Valutazione preventiva

La valutazione preventiva è prevista dall’art. 21 della Legge Regionale n. 15/13 e consiste nella richiesta, allo sportello unico per l’edilizia, di una valutazione preliminare sull’ammissibilità di un determinato tipo di intervento che si intende realizzare.

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del PDC può chiedere allo Sportello Unico una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato contenente i principali parametri progettuali, indicati nell’art. 10.08 del vigente RUE, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria d’intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d’uso.

La valutazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione.

Trascorso tale termine la stessa si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.

I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire (PDC) o del controllo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva.

La valutazione preventiva conserva validità per 5 anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9 comma 3

Il rilascio è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie in relazione alla complessità dell’intervento.

DIRITTI DI SEGRETERIA