Deposito frazionamenti

L’articolo 30, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che:
“I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”.

La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani. Il deposito del frazionamento deve essere effettuato prima dell’approvazione da parte del competente ufficio dell’Agenzia del Territorio.

Prima del deposito di un tipo di frazionamento all’Agenzia delle Entrate, quindi, occorre acquisire l’attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l’effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.

Il deposito può essere effettuato dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.

La richiesta di attestazione dell’avvenuto deposito va presentata presso l’Ufficio Protocollo (piano secondo del Municipio).
La domanda va redatta, senza marche da bollo, sull’apposito modulo sotto riportato.

Alla domanda deve essere allegato, in duplice copia in formato cartaceo, il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.