PDC – Permesso di Costruire

Le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale aventi una certa complessità ed incisività, sono obbligatoriamente soggette a Permesso di Costruire.

Sono sottoposti, ai sensi  degli artt 17, 18, 19, 20 della L.R. n. 15/2013, a PdC:

  • gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a scia di cui all’art. 13 lettera m, individuati alla lett. g dell’allegato alla L.R. n. 15/2013 (costruzione nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, ampliamenti di edifici esistenti, interventi di urbanizzazione primaria, ecc.)
  • gli interventi di ristrutturazioni urbanistica;
  • le variazioni essenziali a PdC già rilasciati.

La domanda per il rilascio del Permesso deve essere presentata dal proprietario a da chi ne abbia titolo all’Ufficio Protocollo del Comune o tramite pec all’indirizzo vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it, corredata dalla documentazione essenziale, utilizzando la modulistica unificata della Regione Emilia Romagna.

L’invio tramite la posta elettronica certificata può avvenire solo se munita di firma digitale di tutti i sottoscrittori (richiedente, progettista, impresa…) o se effettuato da un delegato a cui i diretti interessati abbiano conferito la procura speciale, in caso contrario l’istanza sarà respinta.

L’incompletezza della documentazione essenziale determina l’improcedibilità della domanda, che verrà comunicata all’interessato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione.

La domanda di PdC va presentata in marca da bollo.

Fuori dai casi di convocazione della conferenza dei servizi il procedimento è concluso entro 75 o 90 gg dalla presentazione dell’istanza a seconda dei casi: 60 gg + 15 gg (previsti dai comma 4 e 8 art. 18) o 60 gg + 30 gg (previsti dai comma 4 e 8 art. 18 in caso di comunicazione di motivi che ostano l’accoglimento).

Il termine di 60 gg per il procedimento dell’istruttoria di cui al comma 4, è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati nell’atto di coordinamento regionale di cui all’art. 12, c. 4, lett.c.

Il PdC in deroga agli strumenti di pianificazione può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici previa deliberazione del Consiglio Comunale o per gli interventi di interesse pubblico individuati dai commi 2.bis e 3 dell’art. 20 della L.R. 15/2013.

I lavori oggetto di PdC devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.

Il termine di inizio e quello di ultimazione possono essere prorogati anche più volte con le modalità e alle condizioni fissate dall’art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013.

MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE CILA/SCIA/PDC/SCEA

MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE SISMICA

ANTIMAFIA PDC

DIRITTI DI SEGRETERIA

LETTERA INTEGRAZIONI

SCHEDA ISTAT

PROCURA SPECIALE

CAMBIO IMPRESA 

CAMBIO DL/PROGETTISTA

Allegati