Autorizzazione Paesaggistica – procedimento semplificato

Il DPR 31/2017 individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (allegato A) e gli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (allegato B).

La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dall’avente titolo prevede la compilazione della scheda di cui al DPCM 12 dicembre 2005 (allegato D) da parte di un tecnico abilitato.

Il Comune ha 30 giorni per svolgere la seguente attività:

  1. verifica di competenza (l’intervento deve essere assoggettato a procedura semplificata, in quanto se fosse compreso tra quelli esclusi dall’autorizzazione, la richiesta risulterebbe improcedibile; mentre se fosse assoggettato a procedura ordinaria, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs.42/04, dovrebbe essere attivata detta procedura);
  2. verifica documentale (la documentazione a corredo dell’istanza deve essere completa, in caso contrario vengono richieste integrazioni sospendendo il procedimento, nel caso non vengano prodotte il procedimento decade);
  3. verifica della conformità urbanistico-edilizia (in caso di valutazione negativa la richiesta risulta improcedibile e termina quindi il suo iter in questa fase);
  4. verifica della compatibilità paesaggistica: in caso di parere favorevole viene inviata alla Soprintendenza proposta di rilascio dell’autorizzazione.

La Soprintendenza ha 20 giorni dal ricevimento della proposta per esprimere il proprio parere vincolante positivo o negativo (in quest’ultimo caso la Soprintendenza invia al richiedente preavviso di rigetto della proposta di autorizzazione ai sensi dell’art.10 bis della L. 241/90 e rigetta la richiesta di autorizzazione solo in assenza di osservazioni o non accoglibilità delle stesse, dandone comunicazione anche al Comune).

In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di 20 giorni indicato sopra si forma il silenzio assenso e l’Amministrazione competente rilascia l’autorizzazione.

Ricevuto il parere positivo della Soprintendenza, il Comune rilascia entro 10 giorni l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

I termini per la conclusione del procedimento semplificato sono quindi fissati in 60 giorni (30+20+10) e l’autorizzazione ottenuta è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

D.P.C.M. 12/12/2005

D.P.R. 31/2017

CIRCOLARE APPLICATIVA D.P.R. 31/2017