Autorizzazione Paesaggistica – procedimento ordinario

L’Amministrazione competente (generalmente i comuni), riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (art. 148).

Successivamente l’Amministrazione competente, entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art. 146, c. 7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato. La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.

Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta decorsi i quali, in assenza di parere espresso, viene indetta una conferenza dei servizi, prolungando i termini del procedimento di ulteriori 15 giorni. Il parere del Soprintendente – che può contenere prescrizioni – è vincolante poiché la norma così dispone fino a che non sia intervenuto l’adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali.

Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace (art. 146, c. 11, così come modificato dal DL 70/2011).

Autorizzazione Paesaggistica “EX POST”: la possibilità di richiedere Autorizzazione paesaggistica per opere realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico è stata riconosciuta a seguito della circolare n. 12385 del 27/4/2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

DIRITTI DI SEGRETERIA