Dal 12 al 25 marzo entrano in vigore le nuove norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020 che prevede disposizioni ulteriormente restrittive per gli esercizi commerciali con l’obiettivo di contenere l’epidemia di Coronavirus.
SOSPESE attività commerciali al dettaglio ad eccezione di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
SOSPESE attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.).
SOSPESE attività inerenti i servizi alla persona (es. parrucchieri, barbieri e estetisti).
APERTE:
– mense;
– consegne a domicilio;
– somministrazione alimenti e bevande all’interno di aree di servizio stradali e autostradali, nelle stazioni ferroviarie e negli ospedali.
APERTE:
– lavanderie (industriali e non);
– pompe funebri e attività connesse.
APERTI:
-servizi bancari, finanziari e assicurativi;
– attività settore agricole e zootecniche di trasformazione agroalimentare.
Specifica delle attività commerciali al dettaglio APERTE:
– farmacie e parafarmacie;
– ipermercati, supermercati, discount di alimentari;
– minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari;
– commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
– commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
– commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (cod. ateco: 47.2);
– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (cod. ateco: 47.4);
– commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
– commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
– commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
– commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
– commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
– commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
– commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
– commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
– commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
– commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
– commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
NOTA: tutte le attività sopra elencate che resteranno aperte dovranno garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
Alle attività produttive e professionali si raccomanda:
– massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
– incentivo a ferie e congedi dei dipendenti;
– sospensione dei reparti non indispensabili alla produzione;
– assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
– operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
– limitazione degli spostamenti all’interno delle aziende.