Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale è stata disposta la sospensione di ulteriori delle attività produttive e industriali dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
Sospese attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate nell’allegato 1 del decreto.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Se l’attività di tali impianti è finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale non serve la comunicazione.
Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, anche in questo previa autorizzazione del Prefetto.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Proseguono le attività di vendita generi alimentari e beni essenziali
Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 – che all’allegato 1 prevede un elenco di attività di commercio al dettaglio che non vengono sospese – e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Proseguono quindi – nel rispetto dei protocolli di di sicurezza anti-contagio – le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; i servizi bancari, finanziari, assicurativi; le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare.
Prosegue la produzione di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Prosegue l’attività delle Pubbliche amministrazioni, solo per attività indifferibili
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per il quale è limitata la presenza negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Proseguono le attività professionali
Le attività professionali non sono sospese ma per loro vale quanto già stabilito nel Dpcm dell’11 marzo scorso (articolo 1 punto 7), fra cui massimo utilizzo del lavoro agile, il massimo incentivo di ferie e congedi, protocolli di sicurezza anti-contagio.