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BANDO DI GARA |
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED INVESTIMENTI
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO POLO
SCOLASTICO DI VEZZANO SUL CROSTOLO.
SEZIONE
FAQ - domande frequenti. |
| verranno presto pubblicate le domande più frequenti
sul bando pubblicato. Se hai un quesito da fare scrivi a tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it ,
ti risponderemo e pubblicheremo la tua domanda. |
Quesito pervenuto in data 31 dicembre 2007, prot.9896
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
1.In merito alla lettura del punto 7g) del disciplinare di gara, si chiede se il “Professionista Capo Progetto” debba obbligatoriamente avere anche avere l’abilitazione ex D.Lgs.494/96.
2.Si chiede se i settori a cui si deve fare riferimento per l’offerta siano quelli relativi al punto 7g) od al punto 8) del disciplinare, rilevando una apparente incongruenza nel testo dei due punti citati.
3.Il punto 9) del disciplinare di gara prevede obbligatoriamente, in caso di raggruppamenti temporanei, la coincidenza fra Capogruppo e responsabile della progettazione e dell’integrazione degli elaborati progettuali; se “il Capogruppo è una persona giuridica – società …. dove sono presenti diverse figure professionali ….. chi si deve indicare come in possesso dei requisiti”?
4.Si riscontra una apparente contraddizione fra il contenuto dell’art.4 del disciplinare di incarico, che prevede l’indicazione della persona che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza, ed i contenuti dei punti 7) ed 8) del disciplinare di gara: si domanda “se si trattasse davvero dello stesso Capogruppo, non dovrebbe comunque già firmare per l’intero contratto e non solo per questo articolo?”
RISPOSTA:
1.Il punto 7g) del disciplinare di gara indica la necessità di raccordare la progettazione e direzione generale dell’opera ed il tema della sicurezza. L’art.127 del D.P.R.554/99 al comma 1 chiarisce che: “Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni”. Nel caso in cui il “Professionista Capo Progetto” fosse sprovvisto dei requisiti ex D.Lgs.494/96 è quindi necessario che almeno uno dei Direttori Operativi sia in possesso dei requisiti citati.
2.Il punto 7g) del disciplinare di gara descrive i requisiti tecnico-organizzativi minimi per partecipare alla gara: il Concorrente deve avere a disposizione le figure professionali elencate, a garanzia della capacità di espletare l’incarico. Il punto 8) del disciplinare di gara descrive la necessità di indicare i nominativi dei Professionisti che saranno responsabili dei diversi settori (in sintesi progettazione, direzioni dei lavori, sicurezza dei cantieri): si vogliono identificare da subito le persone fisiche che svolgeranno l’incarico. Le schede n.1, n.1-bis e n.3 lasciano spazio per indicare tutti i Professionisti coinvolti.
I singoli Professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti relativi alla professionalità di carattere personale (es. l’iscrizione ad un Ordine professionale, l’abilitazione ex D.Lgs.494/96 in materia di sicurezza nei cantieri, ecc.).
Si suggerisce di consultare sul sito del comune (www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it, sezione relativa al bando) le risposte al quesito pervenuto in data 28 dicembre 2007, prot.9842, in merito alla possibilità di apportare eventuali modifiche alle schede; si riporta di seguito una sintesi anche di quel tema:
“Sebbene una rimodulazione delle schede sia sconsigliata (è prescritta l’utilizzazione degli schemi delle schede), volendo perseguire quella strada si consiglia di modificarne testo e struttura solo per quanto riguarda dettagli non influenti sul contenuto delle dichiarazioni, facendo particolare attenzione a chi dichiara cosa, onde evitare l’esclusione dalla gara per problemi legati ad una formulazione parziale delle dichiarazioni: le schede devono essere compilate in base a quanto contenuto nel bando di gara e nelle disposizioni dallo stesso richiamate.”
3.Nel caso di un componente di un raggruppamento temporaneo che coincida con una società il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo deve ovviamente essere riferito alla società, che sarà rappresentata dal proprio Legale Rappresentante negli atti di natura contrattuale o ad essa assimilabili (es. contratto che verrà stipulato con l’Affidatario; schede per la presentazione dell’offerta); altra cosa invece è l’indicazione delle persone fisiche che devono essere segnalate nelle schede n.1, n.1-bis e n.3 per attestare il possesso dei requisiti e per lo svolgimento dell’incarico, che devono corrispondere a Professionisti che fanno capo alla società.
4.Quanto all’identificazione del coordinatore per la sicurezza di cui all’art.4 del Disciplinare di incarico si è detto nei punti precedenti.
Si faccia però attenzione a non confondere i diversi ruoli (sempre tenendo presente che la presente risposta è formulata per un quesito posto da una Società che fa parte di un raggruppamento temporaneo):
Øle schede per la presentazione dell’offerta saranno firmate, per la società, dal Legale Rappresentante;
Øle figure professionali indicate nelle schede n.1, n.1-bis e n.3 corrisponderanno a Professionisti facenti parte, a qualche titolo, della società;
Øil Disciplinare di incarico sarà firmato, nel caso in cui l’affidatario corrispondesse ad un raggruppamento temporaneo, dal Legale Rappresentante del raggruppamento, che potrebbe anche non coincidere con il Legale Rappresentante del Capogruppo.
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Quesito pervenuto in data 28 dicembre 2007, prot.9842
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
1.richiede se sia possibile, in caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, riformulare la scheda n.3 “… adattandola alla situazione, ovvero ognuno dichiara che il requisito è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, indicando i propri servizi come quota del requisito da soddisfare”;
2.in relazione ai requisiti di accesso, relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si chiede se si possano indicare anche lavori eseguiti per committenti privati;
3.in relazione ai requisiti di accesso, relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per servizi resi in collaborazione da più Professionisti, si chiede se si debba considerare l’intero importo del lavoro o solo la quota parte resa dal Professionista dichiarante
RISPOSTA:
1.In caso di soggetti plurisoggettivi, e quindi anche di raggruppamenti temporanei ancora da costituire, la scheda n.3 è stata studiata per essere compilata da ogni singolo componente: è la somma delle caratteristiche dei singoli soggetti/componenti del raggruppamento, descritte nelle diverse schede, che va a garantire il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte del soggetto plurisoggettivo. Sebbene una rimodulazione delle schede sia sconsigliata (è prescritta l’utilizzazione degli schemi delle schede), volendo perseguire quella strada si consiglia di modificarne testo e struttura solo per quanto riguarda dettagli non influenti sul contenuto delle dichiarazioni, facendo particolare attenzione a chi dichiara cosa, onde evitare l’esclusione dalla gara per problemi legati ad una formulazione parziale delle dichiarazioni: le schede devono essere compilate in base a quanto contenuto nel bando di gara e nelle disposizioni dallo stesso richiamate.
2.A comprovare il possesso dei requisiti di accesso, relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto7) del disciplinare di gara, è possibile indicare anche lavori eseguiti per privati.
3.Qualora i servizi di progettazione e direzione lavori siano stati resi in collaborazione da più Professionisti la quota dell’importo dei lavori da dichiarare dipende dalla “forma di collaborazione” in essere fra i Professionisti nell’esecuzione dei lavori:
Øqualora i Professionisti facessero parte di una associazione di Professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, il riferimento giuridico può essere SOLO alla associazione di Professionisti (e quindi alla somma dei Professionisti che ne fanno parte) e non ad un singolo Professionista facente parte della associazione medesima;
Øqualora i professionisti facessero parte di una associazione temporanea costituita con scrittura privata la quota parte del lavoro eseguito è sancita dalla scrittura privata stessa con la quale è stato costituito il raggruppamento;
Øqualora i professionisti facessero parte di un raggruppamento non formalmente costituito (caso questo ultimo possibile solo con committenza diversa da Ente Pubblico), si può fare riferimento alla quota parte del lavoro seguita dal Professionista dichiarante, corrispondente alle parcelle e fatture emesse.
Si ricorda che le società di Professionisti e le società di Ingegneria costituiscono soggetto giuridico per il quale il riferimento non può essere ai singoli Professionisti che esercitano la propria attività solo attraverso la società, e non come singoli Professionisti. Si consiglia a questo proposito la lettura delle risposte al quesito prot.9560/2007 pubblicata sul sito del comune (www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it, sezione relativa al bando).
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Quesito pervenuto in data 22 dicembre 2007, prot.9752
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si richiedono chiarimenti in merito al punto 7e) del disciplinare di gara: il requisito si intende soddisfatto con l’indicazione di un servizio di progettazione e direzione lavori relativo ad una unica scuola avente importo lavori pari a o superiore a 0.4 volte l’importo stimato ed avente tutte le classi e categorie indicate OPPURE è possibile rispondere al requisito richiesto indicando una unica scuola per ogni singola classe e categoria (e quindi una scuola con importo pari o superiore a 1.208.413,85 € nella categoria Ic, una scuola con importo pari o superiore a 303.586,15 € nella categoria Ig, ecc.)?.
RISPOSTA:
il punto 7e) del disciplinare di gara indica, fra i requisiti per la partecipazione alla gara (requisito per ottenere l’accesso) “l’aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n.1 servizio di … progettazione e di direzione dei lavori – riguardante una unica scuola primaria e/o secondaria per un importo complessivo pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare”, e quindi per un importo pari a 1.868.000,00 € (corrispondente a 0.4 volte l’importo lavori dell’intera opera); il principio sotteso nel punto 7c) del bando di gara è quello di avere maturato almeno una “esperienza” di ordine di grandezza simile rispetto alla realizzazione da affrontare: il requisito non è frazionabile per categorie.
Si richiama però l’attenzione ai contenuti delle risposte ad almeno due dei quesiti già pubblicati sul sito del Comune, che, anche se formulati per casistiche differenti, possono trovare una utile applicazione anche in questo caso; si riportano di seguito le sintesi delle risposte, applicate al quesito di cui sopra:
ØIl requisito di cui al punto 7e) del disciplinare di gara indica “l’aver svolto …. almeno n.1 servizio di … progettazione e di direzione dei lavori – riguardante una unica scuola primaria e/o secondaria per un importo complessivo pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare”, e quindi per un importo pari a 1.868.000,00 € (corrispondente a 0.4 volte l’importo lavori dell’intera opera); questo importo lavori può essere composto o da un unico lavoro di cui alla categoria Ic per l’importo totale (quindi un importo pari o superiore a 1.868.000,00 € nella categoria Ic) OPPURE da un unico lavoro che annoverasse le singole categorie per i singoli importi (quindi un importo pari o superiore a 1.208.413,85 € nella categoria Ic, un importo pari o superiore a 303.586,15 € nella categoria Ig, un importo pari o superiore a 90.000,00 € nella categoria IIIa, un importo pari o superiore a 222.000,00 € nella categoria IIIb, un importo pari o superiore a 44.000,00 € nella categoria IIIc).
ØE’ possibile utilizzare importi relativi alla categoria Ib per garantire il possesso del requisito relativo alla categoria Ic (poiché la realizzazione di scuole è descritta sia nella categoria Ib che nella categoria Ic); analogamente è possibile utilizzare importi relativi alla categoria If per garantire il possesso del requisito relativo alla categoria Ig (poiché la realizzazione di opere strutturali è descritta sia nella categoria If che nella categoria Ig): è stata una scelta di questa Amministrazione optare per le categorie Ic e Ig ai fini del calcolo del corrispettivo a base di gara, ad evidenziare l’attenzione che si pone all’opera da realizzare ed al livello di servizio richiesto ai Professionisti che si aggiudicheranno l’espletamento del servizio; la garanzia rispetto all’applicabilità dell’esperienza maturata rispetto al servizio da svolgere è sancita dall’importo lavori e dalla “specializzazione” su scuole primarie e secondarie
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Quesito pervenuto in data 21 dicembre 2007, prot.9720.
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
1.Si richiedono chiarimenti in merito al “concetto della richiesta dei 150.000,00 euro” della “sezione 4-3 Capacità tecnica”;
2.si richiedono chiarimenti in merito al punto 7c) del disciplinare di gara, si chiede se i requisiti debbano essere garantiti attraverso servizi nei quali fosse compresa sia la progettazione che la direzione dei lavori o se sia possibile indicare anche servizi di sola progettazione o di sola direzione dei lavori;
3.si richiedono chiarimenti in merito al punto 7e) del disciplinare di gara, si chiede se un servizio per la progettazione e direzione dei lavori di una scuola “antecedente alla data di pubblicazione del bando di quasi 11 anni e non 10 come richiesto possa concorrere a comprovare il requisito relativo al citato punto 7e);
4.si chiede se sia possibile, per comprovare le caratteristiche di cui al punto 7) del disciplinare di gara, utilizzare anche servizi resi per la progettazione preliminare.
RISPOSTA:
1.La Sezione IV, punto 3) del bando di gara specifica che l’ “elenco dei …. servizi svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando” utilizzabili a comprovare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica devono essere relativi a lavori singolarmente “di importo superiore ad € 150.000,00”.
2.Quanto al punto 7c) del disciplinare di gara, i requisiti indicati possono essere garantiti indistintamente attraverso servizi nei quali fosse compresa sia la progettazione che la direzione dei lavori che attraverso servizi di sola progettazione o di sola direzione dei lavori.
3.L’arco temporale a cui fare riferimento per comprovare i requisiti di cui al punto 7e) del disciplinare di gara parte dal 7 novembre 1997 per terminare il 6 novembre 2007; per eventuali servizi in corso in questo arco temporale, anche se iniziati precedentemente, potranno essere considerati limitatamente alla parte di essi ultimata nello stesso periodo, ai sensi di quanto disposto dall’art.66, comma 2, D.P.R.554/99.
4.Servizi resi per la sola progettazione preliminare non possono essere presi in considerazione per comprovare le caratteristiche di cui al punto 7) del disciplinare di gara, poiché il grado di progettazione preliminare non raggiunge la completezza di approccio richiesta nel servizio di cui si occupa il bando. Servizi resi per la progettazione preliminare possono invece essere presi in considerazione qualora l’espletamento dell’incarico fosse esteso anche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, poiché in questo caso la progettazione preliminare può essere considerata lo “stadio iniziale” della progettazione completa dell’opera.
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Quesito pervenuto in data 20 dicembre 2007, prot.9690.
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si richiedono chiarimenti:
1.in merito all’estensione dell’area coinvolgibile nello schema metaprogettuale, anche in relazione ai riferimenti per l’identificazione catastale riportata nel punto 9), punto 2) BUSTA B, lettera a) Scheda n.4 – Offerta tecnica - del disciplinare di gara, che non trovano corrispondenza con le tavole di PRG presenti sul sito del Comune;
2.in merito all’identificazione delle aree in possesso della Amministrazione Comunale, sempre in relazione ai riferimenti per l’identificazione catastale riportata nel punto 9), punto 2) BUSTA B, lettera a) Scheda n.4 – Offerta tecnica - del disciplinare di gara;
3.in merito all’identificazione delle aree soggette a rischio idraulico elevato e molto elevato, sempre in relazione ai riferimenti riportati nel punto 9), punto 2) BUSTA B, lettera a) Scheda n.4 – Offerta tecnica - del disciplinare di gara, che non trovano corrispondenza con le indicazioni contenute nelle tavole di PRG presenti sul sito del Comune, rilevando come la voce “Perimetro area a rischio idrogeologico molto elevato PS 267” non sia riportata nell’area oggetto dello schema metaprogettuale;
4.in merito al formato degli elaborati grafici di cui al punto 9), punto 2) BUSTA B, lettera a) Scheda n.4 – Offerta tecnica - del disciplinare di gara, poiché non specificato nel disciplinare medesimo.
RISPOSTA:
1.Quanto all’estensione dell’area coinvolgibile nello schema metaprogettuale sono state pubblicate sul sito internet del comune (www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it), nella sezione dedicata al bando di gara in oggetto, le tavole del P.R.G. vigente sia su base CTR che su base catastale; le tavole pubblicate riportano i riferimenti catastali aggiornati e corrispondenti alle indicazioni del bando; per maggiore chiarezza si aggiunge comunque che l’area di cui sono riportati i riferimenti catastali corrisponde, quasi esattamente, all’area disegnata nella planimetria di insieme del progetto preliminare (che comprende palestra comunale, campi da calcio, campi da tennis – pista polivalente, Molino Boni, area attualmente verde, abitazione di Privato Cittadino).
2.Quanto all’identificazione delle aree in possesso della Amministrazione Comunale, queste corrispondono alle aree indicate, con l’eccezione del solo mapp.357, fg.7, di proprietà, attualmente, di un Privato Cittadino.
3.Le tavole del PRG vigente identificano con esattezza le aree soggette a rischio idraulico elevato e molto elevato (contraddistinte da appositi retini); si ignori la dicitura “Perimetro area a rischio idrogeologico molto elevato PS 267”, relativa ad una area perimetrata che nulla ha a che vedere con il tema generale delle aree soggette a rischio di esondabilità, che interessano invece nel nostro caso.
4.Il formato degli elaborati grafici di cui al punto 9), punto 2) BUSTA B, lettera a) Scheda n.4 – Offerta tecnica - del disciplinare di gara, non è stato specificato, come pure la scala, per lasciare liberi i Concorrenti di formulare una proposta metaprogettuale aderente, anche dal punto di vista grafico, ai contenuti della proposta stessa (che coinvolgono sicuramente anche l’estensione dell’area “studiata”, che non necessariamente deve corrispondere all’estensione minima dell’area indicata nel disciplinare di gara, ma possono prendere in considerazione una porzione più estesa del territorio).
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Quesito pervenuto in data 21 dicembre 2007, prot.9721
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si richiedono chiarimenti:
1.in merito al punto 7e) del disciplinare di gara, si chiede se si possa utilizzare un importo relativo alla categoria Ib per “coprire” l’importo della classe e categoria Ic.
2.in merito al punto 7e) del disciplinare di gara, si chiede se si possa utilizzare un importo relativo alla categoria Ig per “coprire” l’importo della classe e categoria If
RISPOSTA:
La risposta è affermativa in entrambe i casi:
1.la realizzazione di scuole è descritta sia nella categoria Ib che nella categoria Ic; è stata una scelta di questa Amministrazione optare per la categoria Ic ai fini del calcolo del corrispettivo a base di gara, ad evidenziare l’attenzione che si pone all’opera da realizzare ed al livello di servizio richiesto ai Professionisti che si aggiudicheranno l’espletamento del servizio; la garanzia rispetto all’applicabilità dell’esperienza maturata rispetto al servizio da svolgere è sancita dall’importo lavori e dalla “specializzazione” su scuole primarie e secondarie;
2.la realizzazione di opere strutturali è descritta sia nella categoria If che nella categoria Ig; è stata una scelta di questa Amministrazione optare per la categoria Ig ai fini del calcolo del corrispettivo a base di gara relativamente agli importi relativi alle opere strutturali, ad evidenziare l’attenzione che si pone all’opera da realizzare ed al livello di servizio richiesto ai Professionisti che si aggiudicheranno l’espletamento del servizio; la garanzia rispetto all’applicabilità dell’esperienza maturata rispetto al servizio da svolgere è sancita dall’importo lavori
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Quesito pervenuto in data 19 dicembre 2007, prot.9609
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Il quesito è posto da uno Studio associato che fa parte di raggruppamento temporaneo da costituirsi. Alcune schede sembrano dover essere compilate singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento, altre (es. offerta tecnica e offerta economica) solo una e firmata da tutti. Si chiedono chiarimenti
RISPOSTA:
Nel caso di soggetto plurisoggettivo le schede 1, 1-bis, 2, 2-bis (se si tratta di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi), 3, devono essere senz’altro compilate singolarmente da TUTTI i singoli soggetti, poiché dettagliano dati strettamente legati alla persona fisica o giuridica.
Le schede 4, 5 e 6, relative all’offerta tecnica ed all’offerta economica devono essere compilate secondo una modalità che garantisca la reciproca consapevolezza dell’unitarietà dell’offerta: è quindi possibile o compilare più schede, una per ogni componente del soggetto plurisoggettivo, oppure compilare una unica scheda corredandola dei dati e delle firme di tutti i componenti del soggetto plurisoggettivo, equivalendo questo alla “fusione” di più schede.
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Quesito pervenuto in data 18 dicembre 2007, prot.9560
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
I quesiti sono posti da uno Studio associato che fa parte di raggruppamento temporaneo da costituirsi.
1.Le modalità di compilazione delle schede indicano la necessità, per i raggruppamenti temporanei da costituirsi, di fare riferimento ai diversi “componenti” del raggruppamento stesso. Si chiede se per ”componente” si debba “interpretare il nome di ogni ditta o studio che faccia parte del raggruppamento, oppure ogni altro componente fisico dei vari studi o ditte facenti parte del raggruppamento stesso”.
2.Trattandosi di “studio associato”, si chiede se la scheda 1 debba essere compilata singolarmente da ciascun socio dello studio oppure se debba essere compilata una sola scheda dal Legale Rappresentante, per poi farla sottoscrivere dal Capogruppo.
3.Trattandosi di “professionisti in forma associata” si chiede se debba essere compilata la scheda 1 oppure la scheda 1-bis.
4.Nel caso in cui debba essere compilata la scheda 1-bis, si chiede se come “nominativo per il Candidato” si debba inserire il Legale Rappresentante o se si debba compilarne una per ognuno dei soci
RISPOSTA:
L’equivoco di fondo è forse rispetto all’identificazione del soggetto Concorrente, se si tratti di persona fisica o persona giuridica (od, ovviamente, della somma delle une e delle altre nel raggruppamento, che porteranno in dote le proprie caratteristiche).
In presenza di qualsiasi forma giuridicamente perfezionata di società (società di Professionisti, società di Ingegneria, ecc.) il riferimento è alla persona giuridica della società, per la quale il riferimento è il Legale Rappresentante.
In assenza invece di forme giuridicamente perfezionate di società (es. singolo Professionista o Studio Associato) il riferimento è alle persone fisiche corrispondenti ai Professionisti. La persona identificata come Legale Rappresentante per uno studio associato costituisce punto di riferimento ai fini fiscali e non ai fini giuridici.
Di conseguenza:
1.Per “componente” del raggruppamento si intende ogni persona fisica o giuridica facente parte del raggruppamento: se i singoli Professionisti fanno parte di una società il riferimento è al soggetto giuridico (la società, e quindi il Legale Rappresentante), se i singoli Professionisti fanno parte di uno studio associato che non abbia la forma giuridica delle società si deve invece fare riferimento ai singoli Professionisti.
2.Per uno studio associato la scheda deve essere compilata dai singoli Professionisti, per poi farla sottoscrivere dal Capogruppo.
3.Le schede 1 e 1-bis devono comunque essere compilate entrambe, poiché hanno contenuto e significato diversi (con la scheda n.1 si chiede di partecipare alla gara, con la scheda n.1-bis si forniscono i dati per un completo riconoscimento).
4.Se il Candidato corrisponde ad una persona giuridica (società) il nominativo del Candidato corrisponde al Legale Rappresentante della società, se il Candidato corrisponde ad una persona fisica (singolo Professionista od associazione di Professionisti) il nominativo del Candidato corrisponde alla somma dei diversi Professionisti.
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Quesito pervenuto in data 19 dicembre 2007, prot.9610
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si richiedono chiarimenti:
1.in merito al punto 7c) del disciplinare di gara, riguardo alla non frazionabilità del requisito, se in caso di raggruppamento il requisito debba essere posseduto da un solo componente;
2.in merito al punto 7c) del disciplinare di gara, si chiede cosa si intenda dicendo che il requisito deve essere posseduto indistintamente da uno o più componenti del raggruppamento;
3.in merito al punto 7e) del disciplinare di gara, si chiede se debbano essere garantiti gli importi relativi alle singole categorie o classi con un solo servizio relativo ad una scuola;
4.in merito al punto 7e) del disciplinare di gara, si chiede se si possa utilizzare un importo relativo alla categoria Id per “coprire” l’importo della classe e categoria Ic;
5.in merito ai punti 7c) e 7e) del disciplinare di gara, si chiede se i requisiti debbano essere garantiti attraverso servizi nei quali fosse compresa sia la progettazione che la direzione dei lavori o se sia possibile indicare anche servizi di sola progettazione o di sola direzione dei lavori.
RISPOSTA:
1.Il punto 7c) del bando di gara indica la necessità per il Comune di colloquiare con un soggetto che possieda la caratteristica di avere svolto negli ultimi 10 anni servizi di progettazione e direzione dei lavori per scuola primarie e/o secondarie per importi lavori pari ad almeno una volta l’importo lavori previsto per l’intera opera. Il principio fondamentale sta proprio nell’unicità di riferimento rispetto al soggetto che presenta la propria offerta: un raggruppamento non ancora costituito (al momento della presentazione dell’offerta) risulta essere un riferimento plurisoggettivo, un raggruppamento invece già costituito (al momento della presentazione dell’offerta) risulta essere soggetto “unico”.
2.Nello specificare che il requisito di cui al punto 7c) del disciplinare del bando di gara deve essere posseduto da uno o più componenti del raggruppamento, si intende che il requisito debba essere posseduto almeno da uno dei componenti, ma che ovviamente non si esclude che anche più di un componente del raggruppamento lo possa possedere.
3.Il punto 7e) del disciplinare di gara indica, fra i requisiti per la partecipazione alla gara (requisito per ottenere l’accesso) “l’aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, almeno n.1 servizio di … progettazione e di direzione dei lavori – riguardante scuole primarie e secondaria per un importo complessivo pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare”, e quindi per un importo pari a 1.868.000,00 € (corrispondente all’importo lavori dell’intera opera); questo importo lavori può essere composto o esclusivamente da lavori di cui alla categoria Ic per l’importo totale (quindi un importo pari o superiore a 1.868.000,00 € nella categoria Ic) OPPURE dalla somma di lavori relativi alle singole categorie per i singoli importi (quindi un importo pari o superiore a 1.208.413,85 € nella categoria Ic, un importo pari o superiore a 303.586,15 € nella categoria Ig, un importo pari o superiore a 90.000,00 € nella categoria IIIa, un importo pari o superiore a 222.000,00 € nella categoria IIIb, un importo pari o superiore a 44.000,00 € nella categoria IIIc)
4.Quanto alla possibilità di rispondere al requisito relativo all’importo della categoria Ic attraverso la attestazione di un lavoro svolto nella categoria Id la risposta è affermativa, poiché la categoria Id rappresenta opere di maggiore complessità rispetto alla categoria Ic, purché il lavoro svolto fosse relativo ad una scuola primaria o secondaria.
5.Quanto ai punti 7c) e 7e) del disciplinare di gara, i requisiti indicati possono essere garantiti indistintamente attraverso servizi nei quali fosse compresa sia la progettazione che la direzione dei lavori che attraverso servizi di sola progettazione o di sola direzione dei lavori.
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Quesito pervenuto in data 13 dicembre 2007, prot.9421
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si chiede se in merito al punto 7), lettera f) del disciplinare del bando di gara (numero medio di personale tecnico), nel caso di partecipazione di una associazione temporanea di professionisti, nel computo del personale si possano considerare i professionisti facenti parte dell’associazione con i relativi dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.
RISPOSTA:
La risposta è positiva: nel caso di partecipazione di una associazione temporanea di Professionisti, nel computo del personale si possono considerare i Professionisti facenti parte dell’associazione, i relativi dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua.
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Quesito pervenuto in data 10 dicembre 2007, prot.9291
il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si chiede se il fatturato globale per servizi ex art.66, comma 1, lettera a) D.P.R.554/99 di cui al punto 7a) del disciplinare di gara debba corrisponda al volume di affari ai fini della dichiarazione I.V.A. oppure all’ammontare dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi Quadro E
RISPOSTA:
Il punto 7a) del disciplinare di gara indica, fra i requisiti per la partecipazione alla gara (requisito per ottenere l’accesso) “possedere un fatturato globale per servizi …., maturato negli ultimi 5 esercizi finanziari ….., pari ad almeno 3 volte l’importo a base di gara e quindi un fatturato complessivo non inferiore ad Euro 1.141.923,99”; la dichiarazione quindi non necessariamente deve fare riferimento al volume complessivo di affari, dovendo semplicemente fornire il riferimento al “superamento della soglia di accesso”.
Si consiglia comunque di prestare attenzione a due aspetti:
-volendo comunque fare riferimento al volume complessivo degli affari, sia esso ai fini della dichiarazione I.V.A. che ai fini della dichiarazione dei redditi, si faccia attenzione ad indicare unicamente i proventi ricavati da servizi ex art.66 D.P.R:554/99;
-è previsto l’obbligo di allegare un “elenco con l’indicazione analitica dei servizi resi e dell’importo fatturato”
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Quesito pervenuto in data 22 novembre 2007, prot.8875
NOTA: il riferimento del richiedente non viene segnalato ai fini di non compromettere la riservatezza delle eventuali offerte
OSSERVAZIONI:
Si richiedono chiarimenti in merito al punto 7c) del disciplinare di gara, riguardo alla non frazionabilità del requisito.
RISPOSTA:
il punto 7c) del disciplinare di gara indica, fra i requisiti per la partecipazione alla gara (requisito per ottenere l’accesso) “l’aver svolto, negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di … progettazione e di direzione dei lavori – riguardante scuole primarie e secondaria per un importo complessivo pari ad una volta l’importo stimato dei lavori da progettare”, e quindi per un importo pari a 4.670.000,00 € (corrispondente all’importo lavori dell’intera opera); questo importo lavori può essere composto o esclusivamente da lavori di cui alla categoria Ic per l’importo totale (quindi un importo pari o superiore a 4.670.000,00 € nella categoria Ic) OPPURE dalla somma di lavori relativi alle singole categorie per i singoli importi (quindi un importo pari o superiore a 3.021.034,63 € nella categoria Ic, un importo pari o superiore a 758.965,37 € nella categoria Ig, un importo pari o superiore a 225.000,00 € nella categoria IIIa, un importo pari o superiore a 555.000,00 € nella categoria IIIb, un importo pari o superiore a 110.000,00 € nella categoria IIIc).
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Comunicazione pervenuta in data 17 novembre 2007, prot.8681
OICE
OSSERVAZIONI:
Si ritiene eccessivo richiedere la presentazione di una proposta metaprogettuale fra le offerte di merito tecnico, trattandosi di elaborati che di norma fanno parte dell’obbligazione contrattuale, rimandando al concorso di progettazione per la valutazione di elaborati tecnici.
RISPOSTA:
La volontà del Comune, nell’approcciarsi al metodo di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non il classico criterio del prezzo più basso, era quella di garantire l’affidamento non solo attraverso riferimenti di carattere economico, ma, a garanzia di una elevata qualità delle presstazioni da affidare, anche attraverso il tastare il “grado di coinvolgimento” nei confronti dell’”oggetto” da progettare. Questo prendendo in considerazione categorie (inserimento paesaggistico ed urbanistico e qualità e gestione dell’immobile) sicuramente non usuali per una gara, nella consapevolezza di proporre modalità inusuali e forse ostiche alla comprensione e nella applicazione.
Si deve far presente che, tuttavia, quanto richiesto (l’ipotesi metaprogettuale e le relazioni dell’offerta di merito tecnico) è ben distante dal livello di un progetto preliminare; è sufficiente consultare l’elenco degli elaborati previsti per la redazione di un progetto preliminare agli artt.18 e successivi del D.P.R.554/99 e confrontarli con quanto richiesto al punto 9) del disciplinare di gara per averne riscontro: il disciplinare di gara si sofferma solo su alcuni aspetti che ritiene di voler sottoporre a valutazione.
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Comunicazione pervenuta in data 16 novembre 2007, prot.8670
Ordine degli Architetti di Reggio Emilia
OSSERVAZIONI:
Si rileva l’assenza della composizione qualitativa e quantitativa della Commissione giudicatrice nel testo del bando, segnalando l’opportunità di procedere alla nomina del membro Architetto, a seguito di segnalazione del CNAPPC, al di fuori dell’ambito provinciale, per “evidenti ragioni di trasparenza ed imparzialità”.
Si richiede di modificare il “calendario concorsuale” modificando i tempi assegnati per l’espletamento degli incarichi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, portandoli da 90 a 105 giorni per ambedue i livelli.
RISPOSTA:
A norma dell’art.84, comma 10, del D.Lgs.163/2006 la nomina dei commissari nonché la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tuttavia è possibile anticipare che la Commissione sarà composta di 5 membri, di cui 4 esperti nelle materie oggetto di offerta di merito tecnico, di cui 2 Architetti e 2 Ingegneri.
Quanto al tempo assegnato per l’espletamento dell’incarico si rileva come la proposta formulata dall’Ordine non si discosti in modo sostanziale, passando da 90 a 105 giorni. Si ponga poi attenzione al contenuto dell’art.8 del disciplinare di incarico: sono previste, oltre ai 90 giorni segnalati, ulteriori fasi interlocutorie per l’adeguamento dei progetti rispetto ai pareri ed atti di assenso necessari ed al verbale di validazione del progetto.
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