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Statuto e regolamenti - > regolamento ICI

DELIBERA N. 100 DEL 13/12/2000

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE


CONSIDERATO che con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

TENUTO CONTO che l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la disposizione di cui all'art. 58 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale vengono apportate modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

TENUTO CONTO che l'art. 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, ha disposto particolari indirizzi in materia di imposta comunale sugli immobili;

PRESO ATTO dell'esperienza acquisita a seguito della prima applicazione delle norme regolamentari vigenti in materia di I.C.I., dalla quale emerge la necessità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di procedere a controlli sostanziali da effettuarsi in relazione alle capacità tecniche e funzionale dell'ufficio tributi;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di predisporre un regolamento in maniera tale da consentire ai contribuenti completa ed agevole lettura delle sole norme relative agli aspetti dell'imposta, interessate dall'esercizio della potestà regolamentate, come previsto dal decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446, artt. 52 e 59, nonché dalla Circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze;

RILEVATA la necessità di procedere nei termini sopra esposti, attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni regolamentari e l'introduzione di un nuovo regolamento che si limiti a definire l'articolato riguardante i soli aspetti oggetto del regolamento e non riprenda le definizioni che sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 504/92, come riportato nella proposta di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che in data 27 luglio 2000 è stata approvata la legge n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e segnatamente l'art. 3, relativo all'efficacia temporale delle norme tributarie;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del Settore interessato ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi del Sindaco Presidente e dell'Assessore Dallari;

CON voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, allegato al presente atto, "allegato A" e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;


2) DI ABROGARE il regolamento comunale disciplinate l'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/11/1998 e modificato con successivo atto consiliare n. 10 del 29/2/2000, con effetto dalla data di applicazione del regolamento di cui al punto 1);


3) DI ABROGARE, altresì, la propria precedente deliberazione n. 104 del 23/12/1998 in quanto contrastante con regolamento di cui al punto 1);


Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ALLEGATO "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 100/2000


REGOLAMENTO DISCIPLINANTE

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1 - Comunicazione, Accertamento, Versamento e Sanzioni

1).- Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) Conseguentemente sono eliminate:
1. Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;
2. Le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva, per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.
d) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune. L'imposta dovuta è riscossa direttamente dal comune e deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune di Vezzano sul Crostolo.
e) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
f) Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
g) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f).
h) Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere g) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, commi 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 ne' quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997.
i) L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2).- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai senti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

3).- Per gli anni di imposta antecedenti l'applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

4).- Per i periodi di imposta di cui al comma 3, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono eliminate.


Articolo 2 - Riscossione coattiva

1).- Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'art. 1, lett. d), entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14/4/1910, n. 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.