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Statuto e regolamenti - > regolamento entrate tributarie

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(TESTO COORDINATO CON LE DELIBERE DI C.C. N.96 DEL 30.11.98, N.105 DEL 23.12.98, N.9 DEL 29.02.2000 E N.99 DEL 13.12.2000)

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Art. 3 - Entrate tributarie comunali
Art. 4 - Agevolazioni tributarie
Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate
Art. 6 - Forma di gestione
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

Art. 8 - Dichiarazione tributaria
Art. 9 - Attività di controllo
Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Art. 11 - Diritto di interpello


Capo III - Procedimento di accertamento

Art. 12 - Avviso di accertamento
Art. 13 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflativi

Art. 14 - Contenzioso
Art. 15 - L'autotutela
Art. 16 - Accertamento con adesione

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 17 - Riscossione
Art. 18 - Sospensione e dilazione del versamento
Art. 19 - Rimborsi
Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi


Titolo IV - Sanzioni

Art. 21 - Graduazione delle sanzioni
Art. 22 - Cause di non punibilità


Titolo V - Norme transitorie e finali

Art. 23 - Disposizioni transitorie
Art. 24 - Norme finali


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1: Definizioni

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione, denuncia o comunicazione", la dichiarazione, denuncia o comunicazione, che il contribuente è tenuto a presentare la Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

f) per "responsabile" del settore e del servizio, rispettivamente il Capo Settore dell'area economica finanziaria (che di seguito verrà chiamato semplicemente Capo Settore), il responsabile di servizio (per i tributi identificato col funzionario responsabile), cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio o ufficio comunale;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.


Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene i tributi.

2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.


Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovra' essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.


Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. La Giunta Comunale determina, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente."

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE


Articolo 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo, Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446/97 per le attività anche disgiunte di accertamento e riscossione. La scelta della forma di gestione deve essere operata perseguendo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici; tali soggetti sono obbligati all'iscrizione all'apposito albo Art. 53 D.Lgs. 446/97 e devono comprovare l'iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze.


Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacita' e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attivita' di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva ed in particolare provvede nei casi di ruoli per la riscossione spontanea a definire il numero delle rate in cui verranno riscossi, entro i limiti previsti dalle leggi d'imposta;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente regolamento;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, cosi' come disciplinato dall'articolo 14;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attivita' svolta dall' affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalita' stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

i) sottoscrive le ingiunzioni di pagamento.

3. Il Capo Settore sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal funzionario responsabile.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI


Articolo 8: Dichiarazione e comunicazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione o la comunicazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione o la comunicazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione o di comunicazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione o la comunicazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione o la comunicazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.


Articolo 9: Attivita' di controllo

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al funzionario responsabile di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune e per incentivarne l'attività la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari progetti/obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata. Art. 59, comma 1p D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - art. 3, comma 57 L. 23.12.1996 n. 662


Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilita' o agibilita', di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalita' di comunicazione informatizzata.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile dell'ufficio tributi informa il Sindaco e il proprio Capo Settore, i quali si attiveranno, ognuno per la propria competenza, per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza disciplinari.


Articolo 11: Diritto di interpello

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.


Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO


Articolo 12: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;

c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;

d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, e dei diritti sulle p.a., il termine è di anni 2. Art. 10 D.lgs. 15.11.1993, n. 507

3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.


Articolo 13: Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.


Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI


Articolo 14: Contenzioso

1. Il contenzioso si svolge secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilita' di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale Art. 48 D.Lgs. 546/92 proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

4. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.


Articolo 15: L'autotutela Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

Il responsabile della gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi, con provvedimento adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto


Articolo 16: L'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.97 n.218, in quanto compatibili, e come eventualmente disciplinato da apposito regolamento.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.


TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 17: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. L'ufficio tributi cura la riscossione coattiva delle entrate comunali secondo le disposizioni dei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. DPR 29.12.1973, n. 602 - DPR 28.1.1998, n. 43

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto riepilogativo dal funzionario responsabile.

5. I ruoli ed i riepiloghi relativi, in originale, con il visto di esecutorietà, dopo il periodo di pubblicazione obbligatorio, vengono consegnati, nel rispetto dei termini di legge, dal funzionario responsabile dei tributi al Concessionario del Servizio della Riscossione.


Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamita' naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, previo parere del Capo Settore, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. A tal fine il richiedente dovrà prestare, a seguito di richiesta da parte del funzionario responsabile del tributo, idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.


Articolo 19: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione in caso di contenzioso.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.


Articolo 20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. I suddetti limiti sono rinviati ai regolamenti delle singole entrate.

TITOLO IV - SANZIONI


Articolo 21: Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni amministrative tributarie sono determinate e graduate ai sensi delle norme vigenti.


Articolo 22: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.


TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI


Articolo 23: Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.


Articolo 24: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra il vigore il 1° gennaio 1999.

4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell' EURO nella Pubblica Amministrazione).


Allegato "B" alla delibera di C.C. n. 96 del 30/11/1998
RELAZIONE: REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI


Il decreto legislativo 15.12.97, n.446 che dà attuazione a deleghe contenute nel collegato alla Finanziaria per il 1997 introduce profonde modifiche strutturali del sistema tributario vigente, intervenendo nell'ambito del federalismo fiscale, anche sul riordino della tassazione locale. Si è inteso, infatti, rafforzare in misura significativa il potere regolamentare dei Comuni nella determinazione e nella gestione dei propri tributi.
L'esigenza di consentire agli enti locali di completare i necessari adempimenti deliberativi e regolamentari e di garantire al contribuente trasparenza e certezze spiega la scelta di far decorrere gran parte del riordino della tassazione locale a partire dal 1999.
Lo scopo del presente regolamento è quello di rivoluzionare il rapporto con il contribuente, agevolandolo e creando una collaborazione reciproca mediante gli istituti dell'interpello, dell'accertamento con adesione, dell'autotutela, del ravvedimento operoso, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
Esso mira a dettare i principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi degli uffici.


SOMMARIO

Art.3 - Individua le entrate tributarie comunali;
Art.4 –Rende automatica l'applicazione di leggi statali o regionali senza ogni qualvolta dover modificare il regolamento;
Art.5 – Individua gli organi competenti a deliberare aliquote e tariffe;
Art.6 – Disciplina le forme di gestione possibili delle entrate tributarie;
Art.7 – Individua la figura e le competenze del funzionario designato responsabile dei tributi;
Art.8 – Viene mantenuta la dichiarazione tributaria;
Art.9 - Disciplina l'attività di controllo e spetta alla Giunta identificare le azioni di controllo annuale sui singoli tributi. Essa può altresì al fine del potenziamento dell'ufficio tributi attribuire compensi speciali al personale addetto.
Art.10 – Disciplina la collaborazione fra i diversi uffici comunali al fine di coadiuvare l'ufficio tributi nella sua attività di accertamento;
Art.11 – Istituto dell'interpello: viene data la possibilità ai contribuenti di interpellare l'ufficio tributi, mediante comunicazione scritta, per avere risposta circa norme regolamentari;
Art.12 – Avviso di accertamento: contiene l'unificazione degli avvisi di accertamento per tutti i tributi comunali in un unico termine: 31.12 del 5° anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, facendolo, così, coincidere con il termine previsto dalla legge in materia finanziaria.
Art.13 – Prevede la possibilità di effettuare notifiche mediante raccomandata A/R senza avvalersi della figura del messo notificatore;
Art.14 – Disciplina il contenzioso riconoscendo l'utilità della gestione associata;
Art.15 – Istituto dell'autotutela: il funzionario responsabile può procedere all'annullamento di propri atti riconosciuti illegittimi o alla revoca d'ufficio di provvedimenti non ritenuti convenienti, evitando il contenzioso e quindi instaurando una collaborazione partecipata con il contribuente;
Art.16 – Istituto dell'accertamento con adesione: al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza è introdotto l'accertamento con adesione che si sostanzia in un atto che definisce in via amichevole la situazione tributaria e può essere proposto sia dal contribuente, sia dal Comune;
Art.17 – Disciplina sia la riscossione ordinaria, sia la riscossione coattiva;
Art.18 – Sospensione e dilazione dei versamenti solamente in casi particolari;
Art.19 – Disciplina i rimborsi;
Art.21 – Graduazione delle sanzioni tributarie da decidere con atto successivo;
Art.22 – Cause di non punibilità: sono escluse le violazioni di carattere formale, sempreché il tributo sia corrisposto nei termini e nella misura dovuta;
Art.24 – Entrata in vigore del presente regolamento:1.1.1999.


APPENDICE NORMATIVA

D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 -Riordino della disciplina dei tributi locali

52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni. –
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (49);
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 (49), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (50), ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.