REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
(TESTO COORDINATO CON LE DELIBERE DI C.C. N.96 DEL
30.11.98, N.105 DEL 23.12.98, N.9 DEL 29.02.2000 E N.99 DEL 13.12.2000)
INDICE
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Art. 3 - Entrate tributarie comunali
Art. 4 - Agevolazioni tributarie
Art. 5 - Aliquote e tariffe
Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie
Capo I - Gestione delle Entrate
Art. 6 - Forma di gestione
Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo
Capo II - Denunce e controlli
Art. 8 - Dichiarazione tributaria
Art. 9 - Attività di controllo
Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Art. 11 - Diritto di interpello
Capo III - Procedimento di accertamento
Art. 12 - Avviso di accertamento
Art. 13 - Notificazione degli atti
Capo IV - Contenzioso e strumenti deflativi
Art. 14 - Contenzioso
Art. 15 - L'autotutela
Art. 16 - Accertamento con adesione
Titolo III - Riscossione e rimborsi
Art. 17 - Riscossione
Art. 18 - Sospensione e dilazione del versamento
Art. 19 - Rimborsi
Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Titolo IV - Sanzioni
Art. 21 - Graduazione delle sanzioni
Art. 22 - Cause di non punibilità
Titolo V - Norme transitorie e finali
Art. 23 - Disposizioni transitorie
Art. 24 - Norme finali
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Definizioni
a) per "accertamento", il complesso delle
attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni
di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa
la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che
si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un
apposito avviso;
b) per "accertamento istruttorio", l'attività di
ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati
ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera
a);
c) per "agevolazioni", le riduzioni e le
esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
d) per "dichiarazione, denuncia o comunicazione",
la dichiarazione, denuncia o comunicazione, che il contribuente è tenuto
a presentare la Comune in forza di legge o di regolamento;
e) per "Regolamento", il presente regolamento
generale delle entrate tributarie comunali;
f) per "responsabile" del settore e del
servizio, rispettivamente il Capo Settore dell'area economica finanziaria
(che di seguito verrà chiamato semplicemente Capo Settore), il
responsabile di servizio (per i tributi identificato col funzionario
responsabile), cui risulta affidata la responsabilità della gestione
delle attività proprie del servizio o ufficio comunale;
g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il
diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.
Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento
1. Il regolamento detta norme relative alle procedure
e modalità di gestione per quanto attiene i tributi.
2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito
regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente
Regolamento, continuano ad essere applicate.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla
definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla
determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si
applicano le relative disposizioni legislative.
Articolo 3: Entrate tributarie comunali
1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate
dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti
o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune
in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge
futura.
2. La istituzione del canone per l'installazione di
mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.
Articolo 4: Agevolazioni tributarie
1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie,
valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali
o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le
quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare,
si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione
di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi
in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni
non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997,
n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza
del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa
su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione
e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica
delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza
dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo
a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto
iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai
fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica
certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere
ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa
una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario
comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione.
Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovra' essere
esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.
Articolo 5: Aliquote e tariffe
1. La Giunta Comunale determina, sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio Comunale, le aliquote e le tariffe delle entrate
tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione
delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine
previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione
nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote
e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente."
Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo 6: Forma di gestione
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita
la forma di gestione del tributo, Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446/97
per le attività anche disgiunte di accertamento e riscossione.
La scelta della forma di gestione deve essere operata perseguendo obiettivi
di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. La gestione diversa da quella diretta deve essere
deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura
organizzativa ottimale e dei relativi costi.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi, il Comune
può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto
i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso
dei requisiti tecnico - economici; tali soggetti sono obbligati all'iscrizione
all'apposito albo Art. 53 D.Lgs. 446/97 e devono comprovare l'iscrizione
medesima con l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero
delle Finanze.
Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo
1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per
ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato
idoneo per le sue personali capacita' e per la competenza e l'esperienza
acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione
conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile
del tributo:
a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione
dell'entrata tributaria, comprese le attivita' di controllo, verifica,
accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento,
i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso
l'esterno;
c) appone il visto di esecutività sui ruoli
di riscossione anche coattiva ed in particolare provvede nei casi di
ruoli per la riscossione spontanea a definire il numero delle rate in
cui verranno riscossi, entro i limiti previsti dalle leggi d'imposta;
d) dispone i rimborsi;
e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo
13 del presente regolamento;
f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela,
cosi' come disciplinato dall'articolo 14;
g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi,
verifica e controlla periodicamente l'attivita' svolta dall' affidatario,
con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalita' stabiliti
nel capitolato d'appalto;
h) compie ogni altra attività comunque disposta
dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
i) sottoscrive le ingiunzioni di pagamento.
3. Il Capo Settore sostituisce il funzionario medesimo
in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica
sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le
entrate tributarie è espresso dal funzionario responsabile.
Capo II - DENUNCE E CONTROLLI
Articolo 8: Dichiarazione e comunicazione tributaria
1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve
presentare la dichiarazione o la comunicazione relativa al tributo medesimo
entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione o la comunicazione, anche se non
redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce
violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi
previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione o di
comunicazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile,
invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro
30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine
predetto rende inesistente la dichiarazione o la comunicazione a tutti
gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione
la dichiarazione o la comunicazione spetta al rappresentante legale o
negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto,
in carica al momento della regolarizzazione.
Articolo 9: Attivita' di controllo
1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti,
delle dichiarazioni e delle comunicazioni, in genere, di tutti gli adempimenti
che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta identificare ed attuare le azioni
di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa
non esime l'obbligo in capo al funzionario responsabile di attuare una
puntuale attività in corso di esercizio.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di
controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità della
evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della
capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della
struttura organizzativa.
4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi
del Comune e per incentivarne l'attività la Giunta Comunale può attribuire
compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati
ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero
nella realizzazione di particolari progetti/obiettivo, nonché all'ammontare
dell'evasione recuperata. Art. 59, comma 1p D.Lgs. 15.12.1997, n. 446
- art. 3, comma 57 L. 23.12.1996 n. 662
Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie
di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio
dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici
che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento
di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati
di abitabilita' o agibilita', di autorizzazioni per la occupazione di
aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque,
di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a
darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego
preferenziale di modalita' di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo
o mancato adempimento il funzionario responsabile dell'ufficio tributi
informa il Sindaco e il proprio Capo Settore, i quali si attiveranno,
ognuno per la propria competenza, per l'adozione dei necessari provvedimenti
amministrativi e all'occorrenza disciplinari.
Articolo 11: Diritto di interpello
1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto
del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta
di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi
comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze
previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore,
scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta
e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine
di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune
concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base
della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale
atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla
risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione
e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi
diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa
l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso
di risposta tardiva, sino al momento della risposta.
Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Articolo 12: Avviso di accertamento
1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di
calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente
in sede di dichiarazione o di versamento;
b) procede alla rettifica della dichiarazione nel
caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di
omessa presentazione della dichiarazione;
d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato
al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. Ai fini dell'imposta
comunale sulla pubblicità, e dei diritti sulle p.a., il termine è di
anni 2. Art. 10 D.lgs. 15.11.1993, n. 507
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo
il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in
base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.
Articolo 13: Notificazione degli atti
1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che
per legge devono essere notificati al contribuente, può essere
effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo
di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 14: Contenzioso
1. Il contenzioso si svolge secondo le modalità previste
nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Spetta al Sindaco costituirsi in giudizio anche
a mezzo di suo delegato, e, previo parere del funzionario responsabile,
compiere gli atti che comportino la disponibilita' di posizione soggettiva
del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla
conciliazione giudiziale Art. 48 D.Lgs. 546/92 proporre appello o decidere
di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco,
anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1,
può delegare gli addetti della relativa struttura associativa,
che presteranno la necessaria assistenza.
4. E' compito del funzionario responsabile, anche
in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento
contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto
dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti
questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica,
il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista
esterno.
Articolo 15: L'autotutela Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n.
37
Il responsabile della gestione del tributo o dell'entrata,
può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti
riconosciuti illegittimi, con provvedimento adeguatamente motivato e
comunicato al destinatario dell'atto
Articolo 16: L'accertamento con adesione
1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col
contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e
quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento
comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di criteri
stabiliti dal D. Lgs. 19.06.97 n.218, in quanto compatibili, e come eventualmente
disciplinato da apposito regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto
per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio
con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione
nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti
dell'obbligazione tributaria.
TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Articolo 17: Riscossione
1. Le modalità di riscossione delle entrate
tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione,
si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta
il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il
versamento all'incaricato della riscossione.
3. L'ufficio tributi cura la riscossione coattiva
delle entrate comunali secondo le disposizioni dei regolamenti che disciplinano
i singoli tributi. DPR 29.12.1973, n. 602 - DPR 28.1.1998, n. 43
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle
entrate tributarie è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto
riepilogativo dal funzionario responsabile.
5. I ruoli ed i riepiloghi relativi, in originale,
con il visto di esecutorietà, dopo il periodo di pubblicazione
obbligatorio, vengono consegnati, nel rispetto dei termini di legge,
dal funzionario responsabile dei tributi al Concessionario del Servizio
della Riscossione.
Articolo 18: Sospensione e dilazione del versamento
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini
ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi
o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati
da gravi calamita' naturali o individuate con criteri precisati nella
deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente
consentire, previo parere del Capo Settore, su richiesta dell'interessato
in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato
dei tributi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici,
previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.
A tal fine il richiedente dovrà prestare, a seguito di richiesta
da parte del funzionario responsabile del tributo, idonea garanzia fideiussoria,
bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva
degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento. Nel
caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade
dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro
30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Articolo 19: Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione in caso di contenzioso.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità,
deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto
pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della
medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno
dell'avvenuto pagamento.
Articolo 20: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
1. I suddetti limiti sono rinviati ai regolamenti
delle singole entrate.
TITOLO IV - SANZIONI
Articolo 21: Graduazione delle sanzioni
1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle
agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni,
le sanzioni amministrative tributarie sono determinate e graduate ai
sensi delle norme vigenti.
Articolo 22: Cause di non punibilità
1. E' esclusa la punibilità per le violazioni
di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo,
se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura
dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del
tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti
errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede
all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del
maggior tributo risultante.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23: Disposizioni transitorie
1. Le norme di cui agli artt. 11 e 12 del presente
Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati
a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo
medesimo.
Articolo 24: Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non
compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra il vigore il 1° gennaio
1999.
4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione
legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto
nel POA (Piano di Adozione dell' EURO nella Pubblica Amministrazione).
Allegato "B" alla delibera di C.C. n. 96 del 30/11/1998
RELAZIONE: REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
Il decreto legislativo 15.12.97, n.446 che dà attuazione a deleghe
contenute nel collegato alla Finanziaria per il 1997 introduce profonde
modifiche strutturali del sistema tributario vigente, intervenendo nell'ambito
del federalismo fiscale, anche sul riordino della tassazione locale.
Si è inteso, infatti, rafforzare in misura significativa il potere
regolamentare dei Comuni nella determinazione e nella gestione dei propri
tributi.
L'esigenza di consentire agli enti locali di completare i necessari adempimenti
deliberativi e regolamentari e di garantire al contribuente trasparenza
e certezze spiega la scelta di far decorrere gran parte del riordino
della tassazione locale a partire dal 1999.
Lo scopo del presente regolamento è quello di rivoluzionare il
rapporto con il contribuente, agevolandolo e creando una collaborazione
reciproca mediante gli istituti dell'interpello, dell'accertamento con
adesione, dell'autotutela, del ravvedimento operoso, in osservanza dei
principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
Esso mira a dettare i principi per la determinazione delle aliquote e
tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento,
di riscossione e specificare le forme di gestione, le procedure e le
competenze degli organi degli uffici.
SOMMARIO
Art.3 - Individua le entrate tributarie comunali;
Art.4 –Rende automatica l'applicazione di leggi statali o regionali
senza ogni qualvolta dover modificare il regolamento;
Art.5 – Individua gli organi competenti a deliberare aliquote e
tariffe;
Art.6 – Disciplina le forme di gestione possibili delle entrate
tributarie;
Art.7 – Individua la figura e le competenze del funzionario designato
responsabile dei tributi;
Art.8 – Viene mantenuta la dichiarazione tributaria;
Art.9 - Disciplina l'attività di controllo e spetta alla Giunta
identificare le azioni di controllo annuale sui singoli tributi. Essa
può altresì al fine del potenziamento dell'ufficio tributi
attribuire compensi speciali al personale addetto.
Art.10 – Disciplina la collaborazione fra i diversi uffici comunali
al fine di coadiuvare l'ufficio tributi nella sua attività di
accertamento;
Art.11 – Istituto dell'interpello: viene data la possibilità ai
contribuenti di interpellare l'ufficio tributi, mediante comunicazione
scritta, per avere risposta circa norme regolamentari;
Art.12 – Avviso di accertamento: contiene l'unificazione degli
avvisi di accertamento per tutti i tributi comunali in un unico termine:
31.12 del 5° anno successivo a quello cui si riferisce il tributo,
facendolo, così, coincidere con il termine previsto dalla legge
in materia finanziaria.
Art.13 – Prevede la possibilità di effettuare notifiche
mediante raccomandata A/R senza avvalersi della figura del messo notificatore;
Art.14 – Disciplina il contenzioso riconoscendo l'utilità della
gestione associata;
Art.15 – Istituto dell'autotutela: il funzionario responsabile
può procedere all'annullamento di propri atti riconosciuti illegittimi
o alla revoca d'ufficio di provvedimenti non ritenuti convenienti, evitando
il contenzioso e quindi instaurando una collaborazione partecipata con
il contribuente;
Art.16 – Istituto dell'accertamento con adesione: al fine di instaurare
un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione
e trasparenza è introdotto l'accertamento con adesione che si
sostanzia in un atto che definisce in via amichevole la situazione tributaria
e può essere proposto sia dal contribuente, sia dal Comune;
Art.17 – Disciplina sia la riscossione ordinaria, sia la riscossione
coattiva;
Art.18 – Sospensione e dilazione dei versamenti solamente in casi
particolari;
Art.19 – Disciplina i rimborsi;
Art.21 – Graduazione delle sanzioni tributarie da decidere con
atto successivo;
Art.22 – Cause di non punibilità: sono escluse le violazioni
di carattere formale, sempreché il tributo sia corrisposto nei
termini e nella misura dovuta;
Art.24 – Entrata in vigore del presente regolamento:1.1.1999.
APPENDICE NORMATIVA
D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 -Riordino della disciplina
dei tributi locali
52. Potestà regolamentare generale delle province
e dei comuni. –
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I
regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze,
entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati
in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative
norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per
vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione
dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente
locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26
e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (49);
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte
le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante
convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge
n. 142 del 1990 (49), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni,
ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto
articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare
oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi
e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario
designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza
delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (50), ovvero con
quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in
proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure
di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine
ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al
fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la
misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni. |