Regolamento per la concessione dei
finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati
capo I - PRINCIPI
E FINALITA'
capo II - PROCEDURE
capo III - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE
DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI
capo IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
capo V - INTERVENTI IN AMBITO UMANITARIO,
SOCIO - ASSISTENZIALE, DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARISTICA
capo VI - INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE,
RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
capo VII - INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E TURISTICO
capo VIII - INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE,
EDUCATIVO – FORMATIVO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
capo IX - INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBIENTE
E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE
capo X - INTERVENTI STRAORDINARI
capo XI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA
capo XII - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
PRINCIPI E FINALITA' |torna su
Art. 1
1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri
di autonomia, determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici
e a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della
legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. Il presente regolamento garantisce la massima trasparenza dell'azione
amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali, alle
quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
Art. 2
1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite
dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli
atti con i quali sono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici
economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette
deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle
norme che agli stessi si riferiscono.
3. La concessione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al
presente regolamento è sempre di natura facoltativa e discrezionale.
4. La partecipazione contributiva di cui al presente regolamento non
comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del
Comune per le obbligazioni contratte e i rapporti comunque stabiliti
dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività e
iniziative.
Art. 3
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche sono disciplinate
dalle specifiche norme di legge e di appositi regolamenti.
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici è consentita esclusivamente
a favore di:
a. di enti pubblici, per le attività che gli
stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
b. di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere
privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente
la loro attività all'interno del territorio comunale;
c. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative
e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
La costituzione in associazione o comitato deve risultare da atto o scrittura
privata adottati almeno sei mesi prima della richiesta di intervento.
Art. 4
1. Le attività e le iniziative promosse e organizzate dai soggetti
di cui all'articolo 3, devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori
di intervento:
a. attività/iniziative in ambito umanitario,
socio – assistenziale e del volontariato e della promozione sociale
e solidaristica;
b. attività/iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
c. attività/iniziative in ambito economico e turistico;
d. attività/iniziative in ambito culturale, educativo – formativo
e della valorizzazione dei beni culturali;
e. attività/iniziative nell'ambito della protezione civile e della
tutela, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente e delle risorse paesaggistiche.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e
le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non
escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono a esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina regolamentare i costi sociali
che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o dei quali promuove
la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti,
essendo gli stessi regolati:
a. dalla disciplina di cui all'art. 42, comma 2, lett.
f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto riguarda
agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi
per la fruizione dei beni e dei servizi;
b. dai rispettivi regolamenti, per quanto riguarda agevolazioni relative
alle tariffe per le erogazioni di altri servizi.
CAPO II
PROCEDURE |torna su
Art. 5
1. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta comunale,
con proprio atto, stabilisce i termini entro i quali i soggetti interessati
possono presentare le loro richieste al Comune. I termini fissati sono
perentori.
2. In corso d'anno, la Giunta comunale può rivedere o modificare
il piano delle scadenze, al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento
della programmazione degli interventi per effetto delle variazioni nelle
disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono determinati i termini
per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i
tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche
per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 6
1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, devono
contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione
delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo appositi moduli, predisposti
allo scopo dai settori competenti per materia e adeguatamente resi di
pubblica conoscenza e disponibilità.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento è esclusa
per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politiche,
di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati
a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate.
4. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi
articoli devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente
non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito,
in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974
n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.
Art. 7
1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio
ai responsabili dei settori competenti, che vi provvedono secondo le
facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I responsabili dei settori competenti trasmettono alla Giunta comunale
le istanze istruite, riepilogate in un prospetto distinto per ciascuna
finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le domande prive
dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti
dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse
disponibili in bilancio, effettua il riparto delle somme tra le iniziative
ammesse.
4. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, decide in ordine ai
soggetti e alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti
o in contrasto con le norme regolamentari. L'esclusione deve essere comunicata
ai soggetti interessati entro 15 giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto
adottato.
5. La Giunta comunale, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere
l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti
e verifiche.
CAPO III |torna
su
CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI
Art. 8
1. La Giunta comunale dispone la concessione dei benefici di cui al presente
regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
a. attività generali :
§ assenza di fini di lucro statutari;
§ utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie
e della attività annualmente svolta;
§ coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella
comunità locale;
§ incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento
degli scopi statutari;
§ rilevanza territoriale dell'attività;
§ grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di
provenienza pubblica.
b. attività specifiche e singole iniziative:
§ rilevanza e significatività delle specifiche attività e
iniziative in relazione alla loro utilità sociale e alla ampiezza e
qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario,
culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
§ attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
§ valenza e ripercussione territoriale;
§ valutazione dell'entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso
l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere
solidaristico e assistenziale;
§ valutazione dell' entità di altri finanziamenti di provenienza
pubblica;
§ disponibilità del richiedente a rispettare le condizioni di erogazione
del contributo, ivi compreso il vincolo della sua destinazione alla finalità prestabilita.
Art. 9
1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono
la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione
della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici
che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui all'art.
8, comma 1, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il
primo anno, dal bilancio di previsione e dal programma di attività.
Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o,
comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito
del contributo comunale, oltre al preventivo e al programma per il
nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione
precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario
del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata
particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni
in cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la
devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici,
culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto
- con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e
valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente
avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e, per il restante
25% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario
dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal
Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esiste, dal Presidente del
Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Gli enti pubblici e privati e le associazioni, che ricevono contributi
annuali per l'espletamento della loro attività, devono esplicitare
negli atti relativi il concorso del Comune per la realizzazione dei medesimi.
Art. 10
1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati, che
richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso
per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse
diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza
di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della
manifestazione o iniziativa, con indicazione del periodo e del luogo
in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario, dal quale
risultino analiticamente le spese, che il richiedente prevede di sostenere,
e le entrate, con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle
a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi
di cui al comma precedente avviene per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione
della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione
al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune può richiedere
all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti
ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni
assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente
o associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso
di materiale, attrezzature e impianti, già a disposizione del
soggetto organizzatore o messi gratuitamente a disposizione dello stesso
dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati, che ricevono
contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative
e progetti, devono esplicitare, negli atti relativi al pubblico annuncio
e promozione dei suddetti, la loro realizzazione con il concorso del
Comune.
Art. 11
1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali
maggiori spese relative alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1,
né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie
degli enti promotori.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione
che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni
o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari
dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni
di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione
e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali
ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative
alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono
dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che rappresentanti
nominati dal Comune facciano parte degli organi amministrativi del soggetto
beneficiario. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere
fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni
irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere
l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito
degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente
o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono
avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari
o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature
comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate
dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del proprio
bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il
Comune.
CAPO IV
CONCESSIONE DEL PATROCINIO |torna
su
Art. 12
1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del
Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente
dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni
a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. I predetti
benefici finanziari o vantaggi economici, ove richiesti, sono disposti
nel rispetto del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto
dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede
alla promozione dell'iniziativa.
CAPO V
INTERVENTI IN AMBITO UMANITARIO, SOCIO - ASSISTENZIALE, DEL VOLONTARIATO
E DELLA PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARISTICA |torna
su
Art. 13
1. Gli interventi in ambito umanitario, socio –assistenziale, del
volontariato e della promozione sociale e solidaristica sono principalmente
finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e giovani in età evolutiva;
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo
di soggetti handicappati;
f) alla promozione dell'informazione e della formazione e alla realizzazione
di interventi diretti in campo medico e a tutela della salute;
g) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si
trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico
e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni
eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle
persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
a) all'attivazione delle istituzioni comunali, previste dallo statuto,
preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche
e private che, senza fine di lucro, hanno per fine e operano concretamente
per realizzare gli interventi di cui al comma 1;
c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato
che hanno per fine e operano concretamente per realizzare gli interventi
di cui al comma 1;
d) a interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per
la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi
delle istituzioni e associazioni di cui alle lettere precedenti.
Art. 14
1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili
ai fini del presente capo e le ripartisce, in appositi specifici capitoli,
per gli scopi individuati all'art. 13, comma 1.
2. La Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con il Bilancio
di Previsione, stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso
i soggetti indicati all'art. 13, comma 2, sia attraverso la loro specifica
individuazione, motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli,
sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta comunale per organizzare
forme coordinate di intervento dei diversi soggetti, al fine di conseguire
le finalità previste con il migliore livello di efficacia.
3. Le istituzioni comunali, costituite per operare nel settore, possono
essere preposte dalla Giunta comunale a svolgere azione di coordinamento
e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano
con le risorse e i mezzi di cui dispongono.
CAPO VI
INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO |torna
su
Art. 15
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo
delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport
dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi
e altri organismi aventi natura associativa, che curano la pratica di
attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie
ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune;
3. Possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture
di proprietà comunale a società e associazioni che curano
esclusivamente la pratica dello sport professionistico, quando ricorrono
particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità,
con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi
denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e
associazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 per l'organizzazione di
manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla
promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza
delle procedure, modalità e condizioni di cui al presente regolamento.
Art. 16
1. La concessione dell'uso di impianti e attrezzature
a condizioni agevolate, di cui all'art. 15, comma 3, è regolata
mediante apposita deliberazione, assunta dal competente organo comunale,
e da apposita convenzione, stipulata con il soggetto interessato. La
convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione
e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi
responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o la struttura siano utilizzati con accesso
al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del
soggetto utilizzatore, quando sia stato rilasciato il previsto nulla – osta
dalla competente Commissione Provinciale per i locali di spettacolo.
Copia del nulla – osta deve essere trasmessa al Comune prima
dell'utilizzo dell'impianto o della struttura.
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO |torna
su
Art. 17
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione
dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione sono esercitate
mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne
e simili, sia nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando
accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate
nel Comune;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione
e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse
sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel territorio
comunale e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle
aziende predette;
c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine
della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico,
delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei
flussi turistici verso il territorio comunale;
d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi, volti a favorire
la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature
ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore di associazioni Pro-Loco e di altri
organismi volontariamente costituitisi, esistenti nel territorio comunale,
per valorizzare zone e attività particolari.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative e attività di
cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione
temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.
La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione
dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione
Provinciale per i locali di spettacolo e non comprende l'utilizzo degli
impianti elettrici e telefonici a carico del Comune. Il Comune non assume
alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei
locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate
tutte le condizioni previste dal presente comma, in mancanza delle quali
la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una tantum per le finalità di
cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, avviene con l'osservanza
delle modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.
In nessun caso il contributo del Comune può essere superiore al
100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
Art. 18
1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a), si osservano le norme di cui agli
artt. 9 e 11 del presente regolamento.
CAPO VIII
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE, EDUCATIVO – FORMATIVO E DELLA VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI |torna su
Art. 19
1. Gli interventi del Comune per sostenere attività e iniziative
culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati,
sono finalizzati principalmente:
a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale
ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono, nel territorio
comunale, la realizzazione di attività teatrali e musicali di
pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione
delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche,
pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, che
costituiscono patrimonio della comunità;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro,
promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del
Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni,
mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche,
scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e
concorrono alla sua valorizzazione.
Art. 20
1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva
rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta
che di quella programmata, e dell'interesse che essa riveste per la
comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa
apporta, che per il contributo qualificante, con il quale concorre
alla promozione della cultura.
2. I contributi una tantum per le finalità di cui all'art. 19,
comma 1, lettera e), non possono essere di importo superiore al 100%
delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato
dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e
condizioni stabilite dai Capi II e III.
CAPO IX |torna
su
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE
Art. 21
1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la
tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono
principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati e altri
organismi o gruppi di volontari, che operano in via continuativa per
la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia
dei valori naturali e ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni, che hanno per fine la valorizzazione dei
beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro
conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative
di cui al comma 1, sono regolati dalle norme di cui ai Capi II e III.
CAPO X
INTERVENTI STRAORDINARI |torna
su
Art. 22
1. Per iniziative e manifestazioni, a carattere straordinario e non ricorrente,
non comprese fra quelle previste dal presente regolamento e organizzate
nel territorio comunale, nelle quali la Giunta comunale rilevi un interesse
generale della comunità tale da giustificare un intervento del
Comune, lo stesso può essere accordato, previo richiesta degli
organizzatori, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi
finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture e attrezzature
per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, avviene secondo
le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione
delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le norme previste
dai Capi II e III.
CAPO XI
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA |torna
su
Art. 23
1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai
quali sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi
e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Nella prima istituzione dell'albo vengono compresi i soggetti che
hanno ottenuto i benefici economici di cui al comma 1 nell'esercizio
finanziario 2001.
3. L'albo è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, con l'inclusione
dei soggetti fruitori dei benefici attribuiti nel precedente esercizio
finanziario.
Art. 24
1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati secondo
il vigente regolamento:
a) interventi in ambito umanitario, socio –assistenziale e del
volontariato sociale e solidaristico.
b) Interventi in ambito sportivo, ricreativo e del tempo libero;
c) Interventi in ambito economico e turistico;
d) interventi in ambito culturale, educativo – formativo e della
valorizzazione dei beni culturali;
e) interventi nell'ambito della protezione civile e della tutela, valorizzazione
e sviluppo dell'ambiente e delle risorse paesaggistiche.
2. Per ciascun settore d'intervento, nell'albo sono riportati:
§ per le persone fisiche:
a. cognome, nome, anno e luogo di nascita, residenza;
b. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
c. importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
d. durata, in mesi, dell'intervento;
e. disposizioni di legge e/o regolamentari, in base alle quali sono state
concesse le erogazioni;
§ per le persone giuridiche pubbliche e private, associazioni e altri
organismi:
a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica o forma associativa
o societaria;
b. indirizzo;
c. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
d. importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
e. durata, in mesi, dell'intervento;
f. disposizioni di legge e/o regolamentari, in base alle quali sono state
concesse le erogazioni;
Art. 25
1. L'Ufficio di Segreteria comunale provvede alla redazione dell'albo
e dei successivi aggiornamenti in conformità all'articolo precedente,
sulla base degli elenchi predisposti dai settori competenti e vistati
dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. L'albo e gli aggiornamenti annuali sono pubblicati all'Albo Pretorio
per due mesi consecutivi e della loro pubblicazione è data informazione
ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. L'Amministrazione
comunale dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di
accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione attualmente
in uso.
4. Copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali è trasmessa alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI |torna su
Art. 26
1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee
ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento
da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli enti e istituzioni pubbliche
e private, delle forze sociali e dei singoli cittadini.
Art. 27
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate
tutte le norme regolamentari e i provvedimenti che risultino incompatibili
o in contrasto con lo stesso. |