TASI

NOVITA’ TASI 2016

Per effetto dell’art. 1 c. 14 della Legge di Stabilità 2016, è esclusa dall’applicazione della TASI, l’abitazione principale e fattispecie equiparate (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Fattispecie equiparate all’abitazione principale cui non si applica la TASI :

· unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

· alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

· fabbricati e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

· unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

La TASI si applica dunque a:
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.

La Legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza dal 1/1/2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Con Decreto Legge n. 88 del 9 giugno 2014 si dispone che il versamento della prima rata Tasi deve essere effettuato entro il 16 OTTOBRE 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi pubblicati nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 alla data del 18 settembre 2014. La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 DICEMBRE 2014.

La Tasi, come per l’IMU,  è in autoliquidazione pertanto è il contribuente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 per il pagamento.

CALCOLO ON-LINE TASI

COME SI PAGA
La TASI deve essere versata in autoliquidazione obbligatoriamente tramite modello F24 o bollettino postale modello F24.
Il  versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
3958 per abitazione principale e relative pertinenze
3961 per altri fabbricati.

L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni  singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro.
L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 5,00; tale importo si intende riferito all’imposta dovuta complessivamente per l’anno e non alle singole rate di acconto o saldo.

DICHIARAZIONE TASI: TERMINI E MODALITA’
La dichiarazione Tasi soggiace alle stesse regole di quella dell’IMU; tuttavia i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015 per le variazioni intervenute nel corso del 2014 utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
La dichiarazione Tasi ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
La presentazione della dichiarazione potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2014 pari a 1,0% annuo).
Il ravvedimento si suddivide in tre tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve o mensile” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza e “lungo o annuale” se eseguito dal trentunesimo giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo.
Con il ravvedimento “breve o mensile” si applica la sanzione del 3% fisso (termine dal 15° giorno al 30° giorno successivi alla scadenza)
Con il ravvedimento “lungo o annuale” si applica la sanzione del 3,75% fisso (dal 31° giorno ad un anno successivo alla scadenza)

Come si calcola

Il calcolo della base imponibile è il medesimo dell’IMU.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
D.L.  n°  16/2014  convertito, con  modificazioni, dalla L. n° 68/2014, articolo 1.
D.L. n. 88 del 9/6/2014