Gioco d’azzardo – contrasto e prevenzione

Legge Regionale 5/2013: contrasto, prevenzione e riduzione delle patologie da gioco d’azzardo

Cosa prevede la normativa regionale: niente più sale da gioco vicine a luoghi sensibili.

E’ diventato operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse nonché l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da luoghi sensibili.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con D.G.R. n. 831/2017, le modalità applicative previste dalla Legge Regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016.

Luoghi sensibili

Sono individuati come luoghi sensibili gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori.

Ad ogni Comune viene lasciata la libertà di individuare altri luoghi sensibili ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Modalità di calcolo dei 500 metri 

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale – della sala giochi/scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato – e quello del luogo sensibile.

In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Mappatura dei luoghi sensibili e tempi per mettersi in regola

Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera regionale e deve individuare le sale giochi/scommesse e tutti gli esercizi autorizzati con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri.

Il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco/scommesse ricadenti nel divieto l’adozione nei successivi 6 mesi dei provvedimenti di chiusura e ai titolari degli esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi o di rinnovo dei contratti di concessione in essere.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto di concessione.

Autorizzazioni

L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco/scommesse e l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati. Per le autorizzazioni già richieste e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura.

Sanzioni 

Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco/scommesse, i Comuni possono prevedere sanzioni pecuniarie in caso di violazione dei divieti. L’accertamento di nuova installazione o rinnovo di contratti di apparecchi in violazione della distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell’apparecchio con i sigilli, oltre alla sanzione pecuniaria.