DELIBERA N. 100 DEL 13/12/2000
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stata
disposta, fra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
TENUTO CONTO che l'art. 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province una
potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
VISTA la disposizione di cui all'art. 58 del decreto
legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale vengono apportate
modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come
disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
TENUTO CONTO che l'art. 59 del decreto legislativo
del 15 dicembre 1997 n. 446, ha disposto particolari indirizzi in materia
di imposta comunale sugli immobili;
PRESO ATTO dell'esperienza acquisita a seguito della
prima applicazione delle norme regolamentari vigenti in materia di I.C.I.,
dalla quale emerge la necessità di introdurre ulteriori elementi
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di procedere
a controlli sostanziali da effettuarsi in relazione alle capacità tecniche
e funzionale dell'ufficio tributi;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di predisporre
un regolamento in maniera tale da consentire ai contribuenti completa
ed agevole lettura delle sole norme relative agli aspetti dell'imposta,
interessate dall'esercizio della potestà regolamentate, come previsto
dal decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446, artt. 52 e 59, nonché dalla
Circolare n. 296/E del 31 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze;
RILEVATA la necessità di procedere nei termini
sopra esposti, attraverso l'abrogazione delle vigenti disposizioni regolamentari
e l'introduzione di un nuovo regolamento che si limiti a definire l'articolato
riguardante i soli aspetti oggetto del regolamento e non riprenda le
definizioni che sono già disciplinate dal decreto legislativo
n. 504/92, come riportato nella proposta di cui all'allegato "A" alla
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che in data 27 luglio 2000 è stata
approvata la legge n. 212, contenente disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente e segnatamente l'art. 3, relativo all'efficacia
temporale delle norme tributarie;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione
il responsabile del Settore interessato ha espresso parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
UDITI gli interventi del Sindaco Presidente e dell'Assessore
Dallari;
CON voti unanimi e favorevoli espressi dai n. 15 Consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, allegato al presente atto, "allegato
A" e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI ABROGARE il regolamento comunale disciplinate l'Imposta Comunale
sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
97 del 30/11/1998 e modificato con successivo atto consiliare n. 10
del 29/2/2000, con effetto dalla data di applicazione del regolamento
di cui al punto 1);
3) DI ABROGARE, altresì, la propria precedente deliberazione n.
104 del 23/12/1998 in quanto contrastante con regolamento di cui al punto
1);
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata unanime votazione espressa in forma palese,
dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ALLEGATO "A" alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 100/2000
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Articolo 1 - Comunicazione, Accertamento, Versamento
e Sanzioni
1).- Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento
di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di ridurre
gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di
controllo sostanziale:
a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della
denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
b) Conseguentemente sono eliminate:
1. Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento
in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della
dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della
dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto
legislativo n. 504/1992;
2. Le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della
dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 473.
c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli
acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva,
intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo.
La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera
funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso
del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale
di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione
dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa
che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva,
per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa
da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.
d) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione,
entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno,
il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta
per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente
per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio
del comune. L'imposta dovuta è riscossa direttamente dal comune
e deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale
intestato alla tesoreria del comune di Vezzano sul Crostolo.
e) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative
dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base
di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza,
i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
f) Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla
Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese
le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti
con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del
contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;
determina la conseguente imposta dovuta e se riscontra che il contribuente
non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito
atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con
l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei
relativi interessi.
g) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo
tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante
il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a)
o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre
1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa
del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso
indicato nella precedente lettera f).
h) Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere g) e g)
non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto)
prevista dagli articoli 16, commi 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo
n. 472/1997 ne' quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 473/1997.
i) L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello cui si riferisce l'imposizione.
2).- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di
imposta, ai senti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
3).- Per gli anni di imposta antecedenti l'applicazione
del presente regolamento continua ad applicarsi il procedimento di accertamento
disciplinato dal decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, con
conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione,
degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della
dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione
della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
4).- Per i periodi di imposta di cui al comma 3, le
operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento
in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento
d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono eliminate.
Articolo 2 - Riscossione coattiva
1).- Le somme accertate e liquidate dal Comune
per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate
all'art. 1, lett. d), entro il termine di novanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che
sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso
la procedura stabilita dal R.D. 14/4/1910, n. 639, non oltre il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento
e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in
caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. |