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Statuto e regolamenti - > regolamento contributi
Regolamento per la concessione dei finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati

capo I - PRINCIPI E FINALITA'
capo II - PROCEDURE
capo III - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI
capo IV - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
capo V - INTERVENTI IN AMBITO UMANITARIO, SOCIO - ASSISTENZIALE, DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARISTICA
capo VI - INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
capo VII - INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO
capo VIII - INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE, EDUCATIVO – FORMATIVO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
capo IX - INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE
capo X - INTERVENTI STRAORDINARI
capo XI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
capo XII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
PRINCIPI E FINALITA' |torna su

Art. 1
1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. Il presente regolamento garantisce la massima trasparenza dell'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2
1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. La concessione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al presente regolamento è sempre di natura facoltativa e discrezionale.
4. La partecipazione contributiva di cui al presente regolamento non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte e i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività e iniziative.

Art. 3
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche sono disciplinate dalle specifiche norme di legge e di appositi regolamenti.
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici è consentita esclusivamente a favore di:

a. di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
b. di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività all'interno del territorio comunale;
c. di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione in associazione o comitato deve risultare da atto o scrittura privata adottati almeno sei mesi prima della richiesta di intervento.

Art. 4
1. Le attività e le iniziative promosse e organizzate dai soggetti di cui all'articolo 3, devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di intervento:

a. attività/iniziative in ambito umanitario, socio – assistenziale e del volontariato e della promozione sociale e solidaristica;
b. attività/iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
c. attività/iniziative in ambito economico e turistico;
d. attività/iniziative in ambito culturale, educativo – formativo e della valorizzazione dei beni culturali;
e. attività/iniziative nell'ambito della protezione civile e della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente e delle risorse paesaggistiche.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono a esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina regolamentare i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a. dalla disciplina di cui all'art. 42, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto riguarda agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi;
b. dai rispettivi regolamenti, per quanto riguarda agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri servizi.

CAPO II
PROCEDURE |torna su

Art. 5
1. Entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta comunale, con proprio atto, stabilisce i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini fissati sono perentori.
2. In corso d'anno, la Giunta comunale può rivedere o modificare il piano delle scadenze, al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto delle variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6
1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo appositi moduli, predisposti allo scopo dai settori competenti per materia e adeguatamente resi di pubblica conoscenza e disponibilità.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento è esclusa per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politiche, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate.
4. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

Art. 7
1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio ai responsabili dei settori competenti, che vi provvedono secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I responsabili dei settori competenti trasmettono alla Giunta comunale le istanze istruite, riepilogate in un prospetto distinto per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le domande prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.
4. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, decide in ordine ai soggetti e alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. L'esclusione deve essere comunicata ai soggetti interessati entro 15 giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto adottato.
5. La Giunta comunale, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

CAPO III |torna su
CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8
1. La Giunta comunale dispone la concessione dei benefici di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

a. attività generali :
§ assenza di fini di lucro statutari;
§ utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
§ coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
§ incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
§ rilevanza territoriale dell'attività;
§ grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
b. attività specifiche e singole iniziative:
§ rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e alla ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
§ attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
§ valenza e ripercussione territoriale;
§ valutazione dell'entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
§ valutazione dell' entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
§ disponibilità del richiedente a rispettare le condizioni di erogazione del contributo, ivi compreso il vincolo della sua destinazione alla finalità prestabilita.

Art. 9
1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui all'art. 8, comma 1, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni in cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e, per il restante 25% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esiste, dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Gli enti pubblici e privati e le associazioni, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, devono esplicitare negli atti relativi il concorso del Comune per la realizzazione dei medesimi.

Art. 10
1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con indicazione del periodo e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese, che il richiedente prevede di sostenere, e le entrate, con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene per il 50% entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune può richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature e impianti, già a disposizione del soggetto organizzatore o messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati, che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, devono esplicitare, negli atti relativi al pubblico annuncio e promozione dei suddetti, la loro realizzazione con il concorso del Comune.

Art. 11
1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese relative alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti promotori.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che rappresentanti nominati dal Comune facciano parte degli organi amministrativi del soggetto beneficiario. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del proprio bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

CAPO IV
CONCESSIONE DEL PATROCINIO
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Art. 12
1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. I predetti benefici finanziari o vantaggi economici, ove richiesti, sono disposti nel rispetto del presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO V
INTERVENTI IN AMBITO UMANITARIO, SOCIO - ASSISTENZIALE, DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARISTICA |torna su

Art. 13
1. Gli interventi in ambito umanitario, socio –assistenziale, del volontariato e della promozione sociale e solidaristica sono principalmente finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino;
b) alla protezione e tutela dei minori e giovani in età evolutiva;
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
f) alla promozione dell'informazione e della formazione e alla realizzazione di interventi diretti in campo medico e a tutela della salute;
g) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
a) all'attivazione delle istituzioni comunali, previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, hanno per fine e operano concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1;
c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che hanno per fine e operano concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma 1;
d) a interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni e associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 14

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini del presente capo e le ripartisce, in appositi specifici capitoli, per gli scopi individuati all'art. 13, comma 1.
2. La Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con il Bilancio di Previsione, stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati all'art. 13, comma 2, sia attraverso la loro specifica individuazione, motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta comunale per organizzare forme coordinate di intervento dei diversi soggetti, al fine di conseguire le finalità previste con il migliore livello di efficacia.
3. Le istituzioni comunali, costituite per operare nel settore, possono essere preposte dalla Giunta comunale a svolgere azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse e i mezzi di cui dispongono.

CAPO VI
INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
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Art. 15
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa, che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune;
3. Possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale a società e associazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società e associazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16
1. La concessione dell'uso di impianti e attrezzature a condizioni agevolate, di cui all'art. 15, comma 3, è regolata mediante apposita deliberazione, assunta dal competente organo comunale, e da apposita convenzione, stipulata con il soggetto interessato. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o la struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando sia stato rilasciato il previsto nulla – osta dalla competente Commissione Provinciale per i locali di spettacolo. Copia del nulla – osta deve essere trasmessa al Comune prima dell'utilizzo dell'impianto o della struttura.

CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO |torna su

Art. 17
1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili, sia nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel territorio comunale e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;
d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi, volti a favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore di associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi, esistenti nel territorio comunale, per valorizzare zone e attività particolari.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative e attività di cui al precedente comma, può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale per i locali di spettacolo e non comprende l'utilizzo degli impianti elettrici e telefonici a carico del Comune. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma, in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento. In nessun caso il contributo del Comune può essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

Art. 18
1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), si osservano le norme di cui agli artt. 9 e 11 del presente regolamento.

CAPO VIII
INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE, EDUCATIVO – FORMATIVO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI |torna su

Art. 19
1. Gli interventi del Comune per sostenere attività e iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono, nel territorio comunale, la realizzazione di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali, che costituiscono patrimonio della comunità;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20
1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata, e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante, con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una tantum per le finalità di cui all'art. 19, comma 1, lettera e), non possono essere di importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai Capi II e III.

CAPO IX |torna su
INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE

Art. 21
1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati e altri organismi o gruppi di volontari, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
c) alle mostre ed esposizioni, che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma 1, sono regolati dalle norme di cui ai Capi II e III.

CAPO X
INTERVENTI STRAORDINARI |torna su

Art. 22
1. Per iniziative e manifestazioni, a carattere straordinario e non ricorrente, non comprese fra quelle previste dal presente regolamento e organizzate nel territorio comunale, nelle quali la Giunta comunale rilevi un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, previo richiesta degli organizzatori, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture e attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le norme previste dai Capi II e III.

CAPO XI
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA |torna su

Art. 23
1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Nella prima istituzione dell'albo vengono compresi i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 2001.
3. L'albo è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, con l'inclusione dei soggetti fruitori dei benefici attribuiti nel precedente esercizio finanziario.

Art. 24
1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati secondo il vigente regolamento:
a) interventi in ambito umanitario, socio –assistenziale e del volontariato sociale e solidaristico.
b) Interventi in ambito sportivo, ricreativo e del tempo libero;
c) Interventi in ambito economico e turistico;
d) interventi in ambito culturale, educativo – formativo e della valorizzazione dei beni culturali;
e) interventi nell'ambito della protezione civile e della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente e delle risorse paesaggistiche.
2. Per ciascun settore d'intervento, nell'albo sono riportati:
§ per le persone fisiche:
a. cognome, nome, anno e luogo di nascita, residenza;
b. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
c. importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
d. durata, in mesi, dell'intervento;
e. disposizioni di legge e/o regolamentari, in base alle quali sono state concesse le erogazioni;
§ per le persone giuridiche pubbliche e private, associazioni e altri organismi:
a. denominazione o ragione sociale, natura giuridica o forma associativa o societaria;
b. indirizzo;
c. finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
d. importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
e. durata, in mesi, dell'intervento;
f. disposizioni di legge e/o regolamentari, in base alle quali sono state concesse le erogazioni;

Art. 25
1. L'Ufficio di Segreteria comunale provvede alla redazione dell'albo e dei successivi aggiornamenti in conformità all'articolo precedente, sulla base degli elenchi predisposti dai settori competenti e vistati dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. L'albo e gli aggiornamenti annuali sono pubblicati all'Albo Pretorio per due mesi consecutivi e della loro pubblicazione è data informazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. L'Amministrazione comunale dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione attualmente in uso.
4. Copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI |torna su

Art. 26
1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dei singoli cittadini.

Art. 27
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.