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Statuto e regolamenti - > regolamento contabilità
Regolamento comunale di contabilità

Capo I - Le competenze del servizio economico-finanziario
Capo II - La programmazione ed i bilanci
Capo III - La gestione del bilancio
Capo IV - La gestione patrimoniale
Capo V - Il controllo di gestione ed il nucleo di valutazione
Capo VI - Il servizio di tesoreria
Capo VII - La rendicontazione
Capo VIII - La revisione economico – finanziaria
Capo IX - Servizio di cassa economale
Capo X - Disposizioni finali

CAPO I
LE COMPETENZE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Art. 1
Funzioni del servizio finanziario
1. Il servizio finanziario è organizzato ai sensi dell’art. 153 del Tuel in modo da garantire l’esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria:
- programmazione e bilanci;
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- investimenti e relative fonti di finanziamento;
- gestione del bilancio riferita alle entrate;
- gestione del bilancio riferita alle spese;
- rilevazione contabile delle riscossione, delle liquidazioni e dei pagamenti;
- rapporto con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- rapporti con gli organismi gestionali dell’ente;
- rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;
- tenuta riepilogo generale degli inventari e formazione del conto del patrimonio;
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 2
Il responsabile del servizio finanziario

1. Nell’ambito dei principi stabiliti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d’ora in avanti denominato Tuel, al responsabile del servizio finanziario (coincidente con il responsabile del servizio ragioneria o capo settore 2’ contabile) spetta in particolare:

a) esprimere il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u.e.l.;

b) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai sensi dell’art.151 del T.u.e.l.;

c) segnalare per iscritto e entro 3 giorni, al sindaco, al segretario comunale e all’organo di revisione, fatti o situazioni della gestione finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, tenuto conto anche delle maggiori entrate e delle minori spese; i responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare i fatti predetti al responsabile del servizio finanziario entro 3 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; tali segnalazioni riguardano anche la gestione dei residui e l’equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d’investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.

d) firmare i mandati di pagamento e gli ordinativi d’incasso;

e) vistare gli accertamenti di entrata;

2. In relazione a quanto dispone il comma 1, lett.c), del presente articolo, il responsabile del servizio finanziario formula le proprie valutazioni, proponendo, se del caso, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.

2. In caso di assenza, il responsabile del servizio finanziario è sostituito da altro responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti oppure dal segretario comunale.

Art. 3
Il parere di regolarità contabile

1. Il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.u.e.l., quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione, riguarda:

a) l’osservanza dei principi e delle procedure previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;

b) la regolarità ed attendibilità sostanziale della documentazione;

c) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;

d) l’osservanza delle norme fiscali;

e) la correttezza sostanziale della spesa proposta e la sua coerenza con le specifiche motivazioni che la giustificano sotto gli aspetti finanziari ed economici.

2. Esula dall’attività richiesta al responsabile del servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente.

3. Il parere è rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto. Il parere contrario deve essere adeguatamente motivato.

Art. 4
Attestazione di copertura finanziaria
1. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, nei casi di spesa finanziate da entrate a specifica destinazione, all’avvenuto accertamento delle entrate medesime.

2. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con comunicazione ai soggetti indicati alla lett. c dell’art. 2.

CAPO II
LA PROGRAMMAZIONE E I BILANCI | torna su

Art. 5
I soggetti della programmazione

1. E’ soggetto titolare della programmazione il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, in conformità a quanto dispone il T.u.e.l. e lo statuto comunale.

2. Partecipano alla programmazione la giunta comunale, il segretario comunale, i responsabili dei servizi o capi settore, le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto comunale e nei regolamenti attuativi dello stesso.

Art. 6
Il sistema dei documenti di programmazione
1. Il sistema dei documenti di programmazione del Comune è composto dai seguenti documenti:

- relazione previsionale e programmatica;
- bilancio pluriennale di previsione;
- programma triennale dei lavori pubblici;
- bilancio annuale di previsione;
- elenco annuale dei lavori pubblici;
- piano esecutivo di gestione.

Art. 7
La Relazione Previsionale e Programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica costituisce:

- il piano strategico triennale dell’ente;
- il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli di programmazione;
- la base di riferimento per la definizione dello stato di attuazione dei programmi e della relazione del rendiconto della gestione.

Art. 8
Bilancio Pluriennale di Previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione costituisce lo sviluppo pluriennale delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale dei lavori pubblici.

Art. 9
Programma triennale dei lavori pubblici

1. Il programma triennale dei lavori pubblici, di cui alla legge n. 109 del 11 febbraio 1994, previa identificazione e quantificazione dei bisogni e redazione degli studi di fattibilità, identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi.

2. Il programma triennale, allegato al bilancio di previsione:
a) evidenzia le priorità degli interventi;
b) è soggetto ad aggiornamenti;
c) costituisce la base per la redazione dell’elenco annuale dei lavori.

Art. 10
Bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio di previsione costituisce la proiezione annuale finanziaria delle spese e delle entrate relative ai programmi, indicati nella relazione previsionale e programmatica e degli eventuali progetti del piano triennale, secondo la modulistica prevista dalla normativa vigente.

Art. 11
Elenco annuale dei lavori pubblici

1. L’elenco annuale dei lavori pubblici costituisce l’esplicitazione dei lavori da effettuare nell’esercizio, in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.

2. I lavori previsti nell’elenco annuale e le loro modalità attuative devono trovare riscontro all’interno delle linee guida del piano esecutivo di gestione.


Art. 12
Il procedimento interno di programmazione


1. I responsabili dei servizi, sulla base delle direttive fornite dall’Amministrazione, propongono per ciascun servizio di cui sono responsabili una o più ipotesi gestionali alternative, basate su livelli differenziati di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche ed umane.

2. Il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio annuale e pluriennale sulla base delle proposte di cui al comma 1., delle indicazioni del segretario comunale e delle direttive della giunta comunale.

3. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono approvati dalla giunta comunale unitamente agli altri allegati e presentati, a cura del segretario comunale, all’organo di revisione almeno 40 giorni prima dal termine di approvazione del bilancio preventivo fissato dalla legge.

4. L’organo di revisione ha a disposizione 7 giorni di tempo per esprimere il parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) del T.u.e.l..

5. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio pluriennale, il parere dell’organo di revisione e gli altri allegati sono presentati all’organo consiliare almeno 30 giorni prima dal termine di approvazione del bilancio preventivo fissato dalla legge.

6. I consiglieri comunali possono presentare, per iscritto alla segreteria comunale, emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e ai suoi allegati, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta in cui il bilancio viene presentato alla discussione.

7. Sugli emendamenti di cui al comma 6, sono espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.u.e.l., nonché il parere dell’organo di revisione prima della seduta in cui il bilancio viene presentato alla discussione del consiglio comunale.

8. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati sono posti a conoscenza dei cittadini e degli organismi di partecipazione entro 30 giorni dall’esecutività della delibera consiliare che approva il bilancio a mezzo stampa, internet o depliant informativi.

Art. 13
Il piano esecutivo di gestione


1. Si applicano l’art. 169, commi 1 e 2 e l’art. 177 del T.u.e.l..

2. Il piano esecutivo di gestione è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed annuale di previsione.

3. Con il piano esecutivo di gestione la Giunta Comunale assegna ai responsabili dei servizi o responsabili dei centri di responsabilità gli obiettivi di gestione e le dotazione finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.

4. Il piano esecutivo di gestione, inoltre:
a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili dei servizi;
b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
c) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
d) responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
e) favorisce l’attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione;
f) autorizza la spesa;
g) articola i contenuti della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci pluriennale e annuale di previsione.


Art. 14
Definizione di centro di responsabilità o settore

1. Il centro di responsabilità o settore è un ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente:
a) obiettivi di gestione;
b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impegnare per il raggiungimento degli obiettivi;
c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull’utilizzo delle dotazioni, di cui alla lettera precedente.
d) I responsabili dei centri di responsabilità corrispondono con i responsabili di settore.

Art. 15
Struttura del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è costituito, per ciascun centro di responsabilità o settore, da una struttura contabile e da una parte programmatica.

2. La struttura contabile articola, per centro di responsabilità, le risorse dell’entrata e gli interventi della spesa in capitoli, nel rispetto delle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio.

3. Il capo settore che prevede l’entrata è responsabile delle somme iscritte nello schema di Peg, della gestione del relativo procedimento amministrativo e del reperimento di tali risorse.

4. Al capo settore che prevede la spesa è associata la responsabilità della richieste delle risorse alla Giunta in sede di definizione dello schema di Peg, la responsabilità della gestione del procedimento amministrativo propedeutico all’assunzione dell’atto di impegno, la responsabilità della gestione del servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. La parte programmatica è composta da progetti i cui elementi principali sono:
- definizione degli obiettivi ordinari e strategici;
- linee guida di attuazione dei progetti;
- risorse umane coinvolte;
- tempi di realizzazione;

Art. 16
Variazioni al Peg

1. La giunta comunale, in relazione alle specifiche attività dei singoli servizi, detta direttive per la loro gestione anche in corso di esercizio con deliberazioni di variazione del piano esecutivo di gestione.

2. Le variazioni del piano esecutivo di gestione avvengono su proposta del responsabile del servizio competente per materia che invia la relativa richiesta, unitamente ad una motivata relazione, al responsabile del servizio finanziario, il quale a sua volta provvede ad inviare alla Giunta la proposta di delibera di variazione.

3. La mancata accettazione della proposta di delibera di variazione deve essere motivata e comunicata al responsabile del servizio interessato e al responsabile del servizio finanziario a cura del segretario comunale, entro 7 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma precedente.


Art. 17
Il fondo di riserva


1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore all’0,30 per cento delle spese correnti, inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi stabiliti dall’art. 166 comma 2 del T.u.e.l..

2. La giunta comunale dà comunicazione al consiglio comunale delle deliberazioni di utilizzo del fondo di riserva entro novanta giorni dalla loro adozione.

Art. 18
Applicazione e utilizzo dell’avanzo di amministrazione

1. Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, l’avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, risultante dall’apposita tabella dimostrativa sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le spese finanziate con l’avanzo non possono essere impegnate prima che l’avanzo medesimo sia stato accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio Comunale.

3. La destinazione dell’avanzo avviene secondo quanto stabilito dall’art. 187 del T.u.e.l..

4. La parte dell’avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione può essere utilizzata anche prima dell’approvazione del rendiconto della gestione, a condizione che le corrispondenti entrate risultino già riscosse.

CAPO III
LA GESTIONE DEL BILANCIO
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Art. 19
Le fasi dell'entrata


1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento.

2. Ciascun responsabile di servizio, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate, dall'accertamento alla riscossione; al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili.

3. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo.

Art. 20
Disciplina dell'accertamento


1. Si applica quanto dispone l’art. 179 del T.u.e.l..

2. Il responsabile del servizio o del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette al servizio finanziario la documentazione di cui all’art. 179 del T.u.e.l. entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento secondo quanto previsto dalla legge.

3. Nel caso in cui l’acquisizione dell’entrata comporti oneri diretti o indiretti, il responsabile del servizio provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, all'impegno delle relative spese.

4. Nel caso in cui la somma sia già stata riscossa, il servizio finanziario trasmette su apposito referto al responsabile del servizio al quale è riferita l’entrata, i dati identificativi del debitore e la somma riscossa per la verifica e l’attribuzione delle entrate al relativo capitolo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al servizio finanziario entro 5 giorni per la regolarizzazione contabile.

Art. 21
La riscossione


1. Alla riscossione delle entrate si applicano le disposizioni vigenti in materia e quanto dispone l’ art.2 del presente regolamento.

2. Il responsabile di servizio può disporre la rinuncia ai crediti di modesto ammontare quando il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti superiore all’ammontare delle relative entrate.

Art. 22
Il versamento

1. Gli incaricati interni della riscossione delle entrate versano le somme riscosse presso la tesoreria comunale almeno una volta ogni mese, fatti salvi i termini più brevi fissati nel provvedimento di incarico.

2. I soggetti di cui al comma 1, registrano giornalmente le riscossioni ed i versamenti effettuati in un libro cassa vidimato preventivamente dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 23
Le fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

2. Ciascun responsabile di servizio, nell’ambito delle proprie competenze, è responsabile delle procedure di erogazione delle spese; al servizio finanziario spetta la tenuta delle relative scritture contabili.

Art. 24
L’impegno della spesa

1. L’impegno di spesa compete ai responsabili dei servizi. Agli atti di impegno di spesa, definiti "determinazioni", si applicano le procedure di cui all’art. 26.

2. Il servizio finanziario effettua le verifiche e i controlli previsti dalla legge prima dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

3. L’ordinazione di beni e servizi a terzi, in connessione con gli impegni di spesa regolarmente assunti, avviene mediante rilascio ai fornitori di buoni emessi in duplice copia dal responsabile del servizio con l'indicazione dei seguenti elementi:

- quantità e prezzi per unità e complessivi della fornitura o della prestazione di servizi;

- dati relativi all’impegno di spesa e al corrispondente intervento o capitolo di bilancio;

- altri dati necessari alle registrazioni delle fatture o delle note di spesa in contabilità finanziaria ed economica stabiliti con circolari interne del responsabile del servizio finanziario.

4. I responsabili dei servizi possono prenotare impegni nei casi previsti dall’art. 183 comma 3 del Tuel secondo le procedure di cui all’art. 13.

5. Le somme prenotate per le quali non si è costituita una obbligazione giuridicamente perfezionata entro il termine dell’esercizio costituisco economia di bilancio.

6. Gli atti previsti dall’art. 183 commi 3, 5 e 6 del T.u.e.l. sono trasmessi in originale al servizio finanziario a cura del responsabile del servizio entro cinque giorni dal loro perfezionamento.

7. Possono essere mantenute a residuo in assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata i seguenti impegni contabili:
a) per le spese correnti:
- le somme impegnate riferite a procedure di gara bandite entro il 31 dicembre;
- spese a destinazione vincolata.
b) per le spese di investimento:
- quelle finanziate mediante:
a) mutuo, se contratto o concesso;
b) aperture di credito bancario assunte per il finanziamento di investimenti;
c) prestito obbligazionario sottoscritto;
d) avanzo di amministrazione destinato;
e) entrate proprie accertate;
- quelle a destinazione vincolata.

8. Per le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione destinato o con entrate proprie accertate l’impegno contabile si deve trasformare, pena l’eliminazione d’ufficio, in impegno giuridico entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

9. In ogni caso per il mantenimento a residuo di spese di investimento relative ad opere pubbliche è necessaria l’approvazione del relativo progetto definitivo da parte della Giunta Comunale entro l’esercizio.
Art. 25
Gare bandite

1. Una gara si intende bandita successivamente:
a) alla pubblicazione del bando stesso;
b) all’invio delle lettere di invito, per una trattativa privata previa gara ufficiosa.

2. Ciascun capo settore è tenuto a comunicare al servizio finanziario, con apposita nota informativa, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo le specifiche gare bandite entro il 31 dicembre.

3. Per le gare bandite, di cui al comma precedente, deve essere adottata determinazione di assunzione dell’impegno giuridico entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 26
Le determinazioni che comportano impegno di spesa

1. Ciascun responsabile di servizio, per i servizi di cui è responsabile, sottoscrive le “determinazioni”.

2. Con la sottoscrizione della determinazione il responsabile del servizio attesta la regolarità tecnica del provvedimento stesso, nonché delle procedure e degli atti che ne hanno consentito la redazione.

3. Le determinazioni sono registrate con data e con numero di protocollo generale.

4. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo generale, sono trasmesse in originale al servizio finanziario che provvede, entro 5 giorni, ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del T.u.e.l..

5. Qualora il visto di cui al comma 4 non possa essere apposto per mancanza della regolarità contabile o della copertura finanziaria, la determinazione è restituita, entro 5 giorni, al responsabile del servizio competente adeguatamente motivata.

6. Le determinazioni sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Il servizio finanziario trasmette le determinazioni esecutive al servizio di segreteria comunale che provvede alla loro raccolta e conservazione, nonché a trasmettere copia conforme dell’originale ai servizi interessati.

8. Delle determinazioni assunte viene data comunicazione alla giunta comunale ogni 15 giorni a cura del segretario comunale.

Art. 27
La liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento

1. Alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento si applicano le leggi vigenti in materia e quanto dispone l’art. 2 del presente regolamento.

2. L’atto di liquidazione è sottoscritto dal responsabile del servizio e va trasmesso al servizio finanziario in due originali; un originale, con l’annotazione degli estremi del mandato di pagamento è restituito al responsabile del servizio proponente; l’altro originale è conservato presso il servizio finanziario.

3. Qualora l’atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme vigenti in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato.

Art. 28
Pagamenti in conto sospesi

1. Nei casi previsti dalla legge o di domiciliazione delle fatture emesse da aziende di erogazione di servizi a rete, i pagamenti avvengono da parte del tesoriere in conto sospesi, come previsto dalla vigente convenzione di tesoreria.

Art. 29
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

1. Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall’art. 193 del T.u.e.l..

2. Il responsabile del servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi, provvede a quanto segue:
a) verificare gli equilibri di bilancio in base allo stato di attuazione dei programmi e progetti;
b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

3. L’analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in modo particolare:
a) per l’entrata: lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità dei servizi e lo stato degli accertamenti;

b) per l’uscita: lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, lo stato delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

CAPO IV
LA GESTIONE PATRIMONIALE | torna su

ART. 30
Beni

1. I beni si distinguono in immobili e mobili. A loro volta gli immobili si suddividono in beni demaniali e patrimoniali.

Art. 31
Classificazione dei beni immobili

1. I beni immobili si suddividono nelle seguenti categorie:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.

Art. 32
Beni demaniali

1. L’inventario dei beni demaniali deve evidenziare:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza e i dati catastali;
c) il valore economico costituito dagli investimenti effettuati, diminuiti dalle quote annue di ammortamento; l’insieme dei valori costituisce parte del registro dei cespiti ammortizzabili.

Art. 33
Beni immobili patrimoniali

1. L’inventario dei beni immobili deve evidenziare:
a) a denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
b) Il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale;
e) i successivi incrementi di valore dovuti a manutenzioni straordinarie, ampliamenti, ecc.;
f) le successive eventuali diminuzioni di valore;
g) l’ammontare delle quote di ammortamento applicate;
h) gli eventuali redditi;
i) il centro di responsabilità cui l’immobile è attribuito;
j) il centro di costo presso il quale il bene è utilizzato;
k) il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione, aumentato degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di ammortamento; l’insieme di tali valori costituisce parte del registro dei cespiti ammortizzabili.

Art. 34
Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine d’ufficio;
b) attrezzature e sistemi informatici;
c) macchinari, attrezzature e impianti;
d) automezzi e altri mezzi di trasporto;
e) beni e collezioni di interesse storico e/o artistico;
f) libri e pubblicazioni non periodiche;
g) altri beni mobili.
2. I beni di cui al punto 1 sono inventariati all’atto della liquidazione della spesa relativa al loro acquisto.

Art. 35
Inventario di beni mobili

1. L’inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantità e il numero;
d) il valore;
e) il centro di costo/ricavo;
f) il centro di responsabilità, il valore di acquisto e le successive quote di ammortamento;
g) l’ammontare di eventuali aumenti di valore dovuti a manutenzioni straordinarie e successive quote di ammortamento;
h) il valore economico costituito dal valore di acquisto (iva compresa), dagli investimenti effettuati per eventuali manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di ammortamento; l’insieme di questi valori costituisce parte del registro dei cespiti ammortizzabili.
2. Le schede inventariali, le informazioni di cui ai precedenti commi e le variazioni di carico e di scarico possono essere predisposte e movimentate con strumenti informatici.
3. Non si procede all’inventariazione dei beni di valore inferiore a € 516,00 con esclusione dei libri e degli arredi che fanno parte di universalità di beni.

Art. 36
Ammortamento

1. Per tutti i beni mobili e immobili, vengono applicate annualmente, in base ai valori economici, le quote di ammortamento secondo la normativa vigente.
2. Non sono considerati ammortizzabili i beni di importo singolarmente inferiore ad € 516,00.

Art. 37
I principali atti di disposizione del patrimonio

1. La gestione patrimoniale dell’ente è uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio.
2. I beni demaniali (art. 822 e 823 c.c.), destinati per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi di collettività, e i beni patrimoniali indisponibili, destinati ai fini istituzionali del comune, possono essere dati in uso a soggetti diversi del Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico, quale, principalmente la concessione amministrativa.
3. I beni del patrimonio disponibile non utilizzati dall’ente possono essere concessi in locazione alle condizioni di mercato tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

Art. 38
Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
- contratto di locazione (art.. 1571 e segg. c.c.);
- contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.);
- comodato (artt. 1803 e segg. c.c.).
2. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.
3. Il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
- l’oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse

Art. 39
Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell’uso degli immobili comunali

1. Nella stipula dei contratti per la concessione dei beni immobili, il canone da corrispondersi al comune per l’utilizzo dell’immobile è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si atterrà ai seguenti elementi di valutazione:
- valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Potrà essere disposto un abbattimento del canone da corrispondere al Comune nel caso di impegno dell’utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, realizzazione di strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile.

Art. 40
Criteri di riduzione del canone

1. Per gli immobili concessi in uso per attività nel campo del volontariato e a cooperative sociali, il canone potrà essere ridotto conformemente alle indicazione espresse dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

CAPO V
IL CONTROLLO DI GESTIONE ED IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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Art. 41
Modalità del controllo di gestione

1. Non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 197 e 198 del T.u.e.l., ai sensi di quanto dispone l’art. 152, comma 4, del medesimo T.u.e.l..
2. Il controllo di gestione è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, e , attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia e l’efficienza ed il livello di economicità dell’attività di realizzazione degli obiettivi predetti.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale dell’ente.
4. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è stabilità in base all’organigramma vigente nel tempo.

Art. 42
Le risultanze del controllo di gestione

1. Le risultanze del controllo di gestione costituiscono oggetto di relazioni rese periodicamente, e comunque almeno una entro il 30 settembre di ogni anno, e tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire:
a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b) ai responsabili dei servizi, la valutazione dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell’operato dei responsabili dei servizi.
2. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:
a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione);
b) dati extracontabili.

Art. 43
La struttura operativa del controllo di gestione

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione può essere costituita in comune con altri enti di tipologia e di dimensioni similari, previa approvazione di una apposita convenzione.

Art. 44
Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge la valutazione delle prestazioni del personale previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, avvalendosi dell’attività del controllo di gestione.

CAPO VI
IL SERVIZIO DI TESORERIA
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Art. 45
L’affidamento del servizio di tesoreria

1. L’affidamento del servizio di tesoreria è effettuato a seguito di asta pubblica nelle modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora siano motivati la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per non più di una volta e per un periodo di tempo non superiore a quello dell'originario affidamento.

Art. 46
I rapporti tra tesoriere e comune

1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile del servizio finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche.

Art. 47
Le attività connesse alla riscossione delle entrate

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
2. Il tesoriere concorda preventivamente con il responsabile del servizio finanziario i modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione favorendo l’utilizzo delle tecnologie informatiche.
3. Le entrate riscosse dal tesoriere devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione.
4. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate al servizio finanziario quotidianamente con appositi elenchi.
5. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione su richiesta del responsabile del servizio finanziario del comune.

Art. 48
Attività connesse al pagamento delle spese

1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell’art. 218 del T.u.e.l.. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento. Il tesoriere trasmette giornalmente al Servizio Finanziario l’elenco dei pagamenti effettuati.
2. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati.
3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione.

Art. 49
I depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali

1. I depositi cauzionali, per spese contrattuali e d’asta sono accettati dal tesoriere in base a semplice richiesta dei presentatori e imputate in un conto “sospesi” infruttifero nelle more della restituzione ai partecipanti o introitate nelle casse comunali dietro ordinativo dell’Ente.
2. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere fino a quando non ne sia autorizzata la restituzione con regolare ordine del comune comunicato per iscritto e sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria ed a fine esercizio presenta separato elenco cha allega al rendiconto.

Art. 50
Le verifiche di cassa

1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa sulla gestione del tesoriere.
2. Non si applica l’art. 224 del T.u.e.l., ai sensi di quanto dispone l’art. 152, comma 4, del medesimo T.u.e.l..


CAPO VII
LA RENDICONTAZIONE | torna su

Art. 51
Il procedimento di rendicontazione

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede in tempo utile a consegnare al tesoriere l’elenco provvisorio dei residui derivanti dagli esercizi precedenti, ai sensi dell’art. 216, comma 3 del T.u.e.l..
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto unitamente allo schema del rendiconto e agli altri allegati previsti dalla legge, sono approvati dalla giunta comunale e consegnati all’organo di revisione che ha a disposizione 10 giorni per redigere la propria relazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d) del T.u.e.l..
3. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto, alla relazione della giunta comunale, alla relazione dell’organo di revisione ed agli altri allegati previsti dalla legge, è messa a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

Art. 52
Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. L’avanzo o disavanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto, esprime il saldo contabile di amministrazione, che è rappresentato dal valore differenziale della somma algebrica delle componenti riepilogative dell’intera attività gestionale (fondo di cassa più residui attivi meno residui passivi) e che costituisce l’avanzo (saldo positivo) o disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell’ultimo esercizio chiuso, rimanendo in esso assorbiti i risultati di gestione di tutti gli esercizi pregressi.
2. L’eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all’art. 188 del T.u.e.l..
3. L’eventuale avanzo di amministrazione può essere applicato ai sensi dell’art. 187 del T.u.e.l..

Art. 53
Riaccertamento dei residui attivi e passivi

1. Il servizio finanziario trasmette a ciascun responsabile di servizio gli elenchi dei residui attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio.
2. I responsabili dei servizi, effettuati i riscontri di competenza, provvedono a comunicare al servizio finanziario la eliminazione totale o parziale dei residui attivi, per l’avvenuta estinzione, per indebito e erroneo accertamento, per assoluta inesigibilità del credito, e di quelli passivi, per inattualità della spesa o per l’insussistenza dell’obbligazione giuridica nei confronti di terzi.
3. Il Servizio finanziario, effettua le verifiche di competenza, anche sulla base del conto del tesoriere, convalida l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio.

Art 54
Modalità di applicazione della contabilità economica

1. Il servizio finanziario applica la contabilità economica nelle modalità indicate dal comma 9 dell’art. 229, utilizzando il prospetto di conciliazione (o, in alternativa, applica la contabilità generale ed analitica, a partita doppia).
2. I beni e le altre voci del conto del patrimonio sono dettagliatamente riportate nell’inventario con l’indicazione, per ciascun cespite ammortizzabile, del valore iniziale, delle quote di ammortamento annuali e del valore residuo.
3. Nella prima fase di completamento dell’inventario e di ricostruzione dello stato patrimoniale i beni mobili acquisiti dall’ente da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati

Art. 55
Gli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni

1. Gli agenti contabili e gli incaricati della gestione dei beni sono individuati con provvedimento del responsabile del servizio.
2. Gli agenti contabili hanno i seguenti obblighi:
- sono soggetti alle direttive e alla vigilanza dei rispettivi responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario;
- sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia;
- sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- possono essere sottoposti a verifiche e ispezioni da parte del responsabile del servizio finanziario;
- gli atti di gestione degli agenti contabili e degli incaricati della gestione dei beni sono sottoposti alle verifiche di legittimità e regolarità da parte dell’organo di revisione.
3. Gli agenti contabili sono autorizzati alla riscossione delle seguenti somme:
a) diritti di segreteria e ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti d’ufficio, nonché sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco;
b) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale derivanti da prestazioni che, per loro natura, non consentono l’organizzazione di una procedura apposita di riscossione presso la Tesoreria Comunale;
c) proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati fuori uso o di materiali per scarti di magazzino;
d) proventi derivanti dalla vendita di libri o altre pubblicazioni edite dal comune.
e) introiti occasionali non previsti, di modesto importo, per i quali il servizio economico e finanziario ritenga sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale;
4. Il revisore provvede trimestralmente alla verifica della gestione dei conti degli agenti contabili.
5. Il responsabile del servizio finanziario provvede:
a) alla parificazione, dei conti resi dagli agenti contabili, e i relativi allegati, con le scritture contabili dell’ente;
b) alla trasmissione al Consiglio Comunale dei conti stessi per l’approvazione unitamente al rendiconto di gestione;
c) al deposito dei conti presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 233 del T.u.e.l..

CAPO VIII
LA REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
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Art. 56
L’organo di revisione

1. I componenti l’organo di revisione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (nonché iscritti al registro dei revisori contabili).
2. Ai sensi dell’art. 152, comma 4 del Tuel, si disapplica l’art. 238 del medesimo Tuel, per consentire all’ente la collaborazione di soggetti di particolare e documentata professionalità ed esperienza.

Art. 57
Le funzioni ed i compiti dell’organo di revisione

1. L’organo di revisione svolge l’attività di collaborazione con il consiglio comunale secondo le disposizioni dettate dallo statuto comunale e dal regolamento del consiglio comunale.
2. L’organo di revisione, su richiesta del responsabile del servizio finanziario, esprime, altresì, pareri in ordine alla regolarità contabile, finanziaria ed economica di particolari fatti o situazioni contabili del comune.

Art. 58
Il funzionamento dell’organo di revisione

1. L’organo di revisione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
2. Dell’attività dell’organo di revisione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti e conservato in apposito registro vidimato dal segretario comunale.
3. Per l’espletamento dei compiti il revisore si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario.

Art. 59
Cessazione dell’incarico di revisore

1. Per la cessazione dall’incarico di revisore si applica l’art. 235, comma 2 del T.u.e.l..
2. Il revisore cessa dall’incarico se per un periodo di tempo continuativo superiore a 90 giorni viene a trovarsi, per qualsiasi causa, nell’impossibilità di svolgere l’incarico. Copyright 2001

CAPO IX
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
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Art. 60
Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa economale è affidato all’economo comunale che ne assume la responsabilità.
2. L’incarico della gestione della cassa economale è conferito ad un dipendente di ruolo in servizio presso il servizio economico-finanziario, appartenente ad una categoria non inferiore alla categoria “C” tramite deliberazione della Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio finanziario. Con il medesimo provvedimento viene individuato anche il dipendente che svolge funzioni suppletive.

Art. 61
Oggetto del servizio

1. L’incaricato della gestione della cassa economale, quale agente contabile interno all’ente comunale, svolge funzioni di cassiere per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese descritte negli articoli seguenti. L’economo dispone inoltre la provvista e la distribuzione delle marche da bollo occorrenti per i vari settori e alla custodia dei valori. Ad esso è eventualmente riconosciuta l’indennità prevista per lo svolgimento di tali funzioni dal C.C.N.L., rapportata ai giorni in cui ha effettivamente svolto tale attività.
2. L’ente provvede a sue spese ad assicurare in modo adeguato le somme e i valore depositati presso la cassa economale contro i rischi di furto, rapina e connessi.

Art. 62
Riscossione delle entrate

1. Il servizio di cassa economale è autorizzato alla riscossione di quegli introiti occasionali non previsti, di modesto importo, per i quali il servizio economico e finanziario ritenga sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale;
2. Le somme introitate sono conservate in una apposita cassaforte e versate presso la Tesoreria Comunale ogni mese mediante emissione di apposite reversali d’incasso da parte del servizio economico-finanziario.

Art. 63
Fondo di anticipazione

1. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’economo è dotato all’inizio dell’anno di un fondo di € 1.200,00, reintegrabile durante l’esercizio a seguito di apposita rendicontazione da approvarsi con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
2. L’anticipazione è effettuata, con determinazione del responsabile del servizio finanziario con l’indicazione dei capitoli nonché del limite d’impegno per ciascun capitolo.
3. Il fondo suddetto viene erogato tramite un mandato di anticipazione intestato all’economo e la somma riscossa viene depositata in una apposita cassaforte.
3. Il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario si provvede alla chiusura del conto della gestione economale; con apposita reversale e relativa rendicontazione le disponibilità esistenti sul fondo vengono versate in tesoreria.

Art. 64
Sostenimento delle spese

1. L’incaricato della gestione economale, mediante il fondo di cui all’articolo precedente, può eseguire i pagamenti, i rimborsi e le anticipazioni di spesa di seguito elencati, solo nel caso in cui non sia possibile provvedere tramite i normali strumenti di gestione del bilancio:
a) spese per riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature;
b) spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
d) spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo ufficiali giudiziari;
e) imposte, tasse e oneri derivanti da obblighi normativi e regolamentari;
f) abbonamenti a giornali, riviste ad acquisto di pubblicazioni;
g) spese per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza;
h) rifornimenti e piccole manutenzioni impreviste e imprevedibili ad autoveicoli;
i) spese di iscrizione a corsi, convegni e seminari;
j) spese per noleggio attrezzature per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;
k) spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di trasferta e missioni di dipendenti e amministratori comunali;
l) canoni e utenze telefoniche, di energia elettrica, acqua e gas;
2. Il fondo economale è utilizzabile esclusivamente per il pagamento delle spese di cui al comma 1 nel limite per ciascuna spesa di € 258,00.
3. L’economo provvede al pagamento delle spese tramite buoni d’ordine, vidimati dal responsabile del servizio finanziario, in cui deve comparire obbligatoriamente l’oggetto della spesa, il suo ammontare, il soggetto percepente la somma, l’impegno di spesa al quale è riferita la spesa. Il buono suddetto viene firmato dall’incaricato della gestione della cassa economale.
4. A tale buono, a conferma della avvenuta spesa, devono essere allegate le pezze giustificative con valore fiscale (scontrini, ricevute fiscali, fatture, titoli di viaggio, ricevute di versamento). Fanno eccezione i pagamenti relativi a spese per le quali non è prevista l’emissione di ricevute fiscali, quali carte e valori bollati, spese postali ecc… per i quali dovrà essere allegata una dichiarazione firmata, per quietanza, dal percepente la somma.

Art. 65
Rendiconti economali

1. Ogni qualvolta si renda necessario, in funzione della disponibilità liquida di contante giacente presso la cassa economale, l’economo presenta al responsabile del servizio finanziario il rendiconto delle spese sostenute tramite il fondo di anticipazione.
2. Il rendiconto riassume gli importi delle spese sostenute descritte in dettaglio nella distinta di liquidazione delle richieste di rimborso, suddivisa secondo i capitoli di bilancio a cui devono essere riferite. Alla distinta di liquidazione sono altresì allegate le pezze giustificative delle spese sostenute.
3. Il servizio economico-finanziario, sulla base del rendiconto presentato, provvede all’emissione dei corrispondenti mandati di reintegro a favore dell’incaricato della gestione della cassa economale per la ricostituzione del fondo di anticipazione. Tramite tale operazione i movimenti della cassa economale sono recepiti nella contabilità generale dell’ente comunale.

Art. 66
Verifiche e controlli

1. L’incaricato della gestione della cassa economale è personalmente responsabile delle somme incassate e pagate tramite la cassa economale, per tutta la durata dell’incarico ad esso conferito.
2. Il revisore effettua una verifica trimestrale della cassa economale. Di tale verifica viene steso verbale, firmato dall’organo revisore, al quale viene allegato un prospetto di chiusura della cassa riepilogativo delle entrate e delle uscite, con riferimento al trimestre oggetto della verifica.
3. Verifiche della cassa finanziario o dell’organo di revisione.
4. L’organo che ha effettuato la verifica deve contestare per iscritto all’incaricato della gestione della cassa economale le eventuali irregolarità riscontrate in sede di verifica, indicando le modalità e i termini entro i quali i responsabili sono tenuti a regolarizzare le stesse.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 67
Abrogazione di norme

1. E' abrogato il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n 6 del 19/02/1998.